Imposte

Irap degli enti non commerciali, deduzione ridotta per i dipendenti a utilizzo promiscuo

Il vademecum di Cndcec e Fnc fornisce indicazioni per la dichiarazione da inviare entro il 10 dicembre: l’importo della deduzione spettante va ridotto dell'importo forfettariamente imputabile all'attività istituzionale

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di Federico Gavioli

Con l’approssimarsi della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditiche l’articolo 3 del Dl 157/2020 ha spostato al 10 dicembre 2020, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabile e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno ritenuto utile svolgere un breve approfondimento, tramite un vademecum pubblicato sul sito della Fondazione , il 20 novembre scorso, in merito alle deduzioni Irap , ex articolo 11, del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, cosiddetto decreto Irap, di cui possono usufruire gli enti non commerciali di diritto privato.

Le deduzioni Irap per gli enti non commerciali

Relativamente alle deduzioni per i contributi versati per le assicurazioni obbligatorie lo studio dei commercialisti evidenzia che la disposizione è rivolta unicamente agli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale; la deduzione opera con esclusivo riferimento ai costi sostenuti in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività commerciale. Nel caso in cui i dipendenti di un ente non commerciale siano promiscuamente impiegati sia nell’attività istituzionale che in quella commerciale, l’importo della deduzione spettante va ridotto dell’importo forfettariamente imputabile all’attività istituzionale.

Con riferimento alla deduzione forfettaria per ridurre il cuneo fiscale, il decreto Irap, per gli enti non commerciali, prevede che la deduzione compete unicamente in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività commerciale eventualmente esercitata dall’ente in via non esclusiva o prevalente. Anche in questo caso se i lavoratori sono impiegati promiscuamente sia per l’attività istituzionale, sia per quella commerciale, l’importo della deduzione è calcolata forfettariamente.

Per le deduzioni relative ai contributi assistenziali e previdenziali la disposizione in esame trova applicazione nei confronti degli enti non commerciali; in tale casistica va, tuttavia, osservato che la deduzione compete unicamente in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività commerciale eventualmente esercitata dall’ente in via non esclusiva o prevalente.

Per quanto riguarda la deduzione per apprendisti, disabili e personale addetto alla ricerca e sviluppo la misura è applicabile anche dagli enti non commerciali; lo studio dei commercialisti evidenzia, infatti, che l’agevolazione in esame trova applicazione sia in relazione all’attività istituzionale che all’attività commerciale.
Rilevano, quindi, ai fini del computo della deduzione anche i costi relativi al personale addetto alla ricerca e sviluppo nell’ambito dello svolgimento di attività non commerciale.

Il decreto Irap, inoltre, ammette in deduzione dalla base imponibile Irap, una deduzione forfettaria che vale anche per gli enti non commerciali di diritto privato; tale deduzione non prevede alcuna limitazione in funzione della tipologia (commerciale o istituzionale) di attività esercitata.

Infine, relativamente ad alcune delle altre deduzioni indicate dallo studio dei commercialisti, in sintesi è precisato che:

- la deduzione forfettaria per lavoratori dipendenti spetta solo in relazione ai lavoratori dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) degli enti non commerciali impiegati nelle attività commerciali; se promiscuamente impiegati, spetta in misura proporzionale all’attività commerciale svolta;

- la deduzione per incremento occupazionale la deduzione spetta solo in relazione alle nuove assunzioni fatte da enti non commerciali di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle attività commerciali; se promiscuamente impiegati, spetta in misura proporzionale all’attività commerciale svolta.


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