Imposte

Irap, per il 2010 sanzioni azzerate sul transfer pricing

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di Marco Nessi e Roberto Torelli

Con l’entrata in vigore della legge 147/2013 è diventata illegittima la sanzione irrogata, ai fini Irap, in materia di transfer pricing relativamente al periodo d’imposta 2010. È questo il principio espresso dalla Ctp di Milano nella sentenza 9097/12/2016 (presidente Biancospino, relatore Barbata) in relazione a una contestazione relativa al mancato riaddebito da parte di una società controllata italiana dei costi di sponsorizzazione sostenuti nei confronti della capogruppo tedesca.

Nel caso in esame la società ha impugnato l’accertamento notificato per il periodo d’imposta 2010 sostenendo, tra i vari motivi di difesa, l’irrilevanza ai fini Irap dei rilievi operati in materia di transfer pricing e l’illegittimità della sanzioni accertate. In particolare la difesa ha ricordato che l’articolo 1, commi 281 e 282, della legge 147/2013 ha esteso retroattivamente anche ai fini Irap la disciplina dei prezzi di trasferimento ai periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, riconoscendo la disapplicazione delle sanzioni per i periodi d’imposta per i quali alla data del 1° gennaio 2014 risultavano già decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione (ovvero i periodi d’imposta 2008-2012).

Nel corso del giudizio, la ricorrente depositava un atto di rinuncia parziale al dibattimento del merito del ricorso depositato, considerato che, nel frattempo, la questione era stata portata al riesame del ministero delle Finanze attraverso la procedura amichevole prevista dall’articolo 6 della Convenzione europea 90/436/Cee. Viceversa, si insisteva sulla richiesta di annullamento delle sanzioni accertate.

L’ufficio ribadiva la legittimità dell’atto impositivo notificato, anche in considerazione del fatto che, in sede di verifica, la società accertata non aveva consegnato la documentazione nazionale idonea a consentire la disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 2-bis, Dlgs 471/1997) in conformità a quanto previsto dall’articolo 26 del Dl 78/2010.

Nell’accogliere il ricorso, la Ctp ha dichiarato, innanzitutto, la cessazione della materia del contendere in relazione all’imposta accertata, visto che la ricorrente aveva presentato l’istanza per l’apertura della procedura arbitrale amichevole prevista dall’articolo 6 della Convenzione europea 90/436/Cee.

Inoltre il collegio ha riconosciuto l’illegittimità delle sanzioni accertate. Infatti, secondo il collegio giudicante, pur stabilendo l’applicabilità della disciplina in materia di prezzi di trasferimento ai fini Irap anche per i periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2007, la legge 147/2013 giustifica pienamente la disapplicazione delle sanzioni previste per infedele dichiarazione relativamente ai periodi d’imposta 2008/2012.

Questa conclusione risulta confermata anche alla luce del principio del legittimo affidamento (in base all’articolo 10 della legge 212/2000) e del principio di non sanzionabilità dei comportamenti che sono posti in essere in presenza di un’obiettiva condizione di incertezza della norma (come previsto dall’articolo 6, comma 2, Dlgs 472/97).

Ctp Milano 9097/12/2016

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