Imposte

Irap, l’esenzione non basta a evitare la dichiarazione

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di Gian Paolo Tosoni

In questo mese scade il termine per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e Irap; l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n 93/E del 18 luglio 2017 , ha precisato che anche le società agricole diverse dalle società semplici devono trasmettere la dichiarazione Irap ancorché esenti dal tributo regionale, al fine di rendere possibile il controllo per il diritto camerale annuale dovuto alla Camera di commercio.
Le cooperative agricole che effettuano le attività di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci, sono esenti da Irap in quanto classificate nell’articolo 10 del Dpr 601/1973 . Infatti l’articolo 3, del Dlgs 446/1973 prevede fra i soggetti esenti da Irap le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del Dpr 601/1973 (cooperative agricole e della piccola pesca).
Queste cooperative che operano a valle della produzione agricola, non vengono citate fra i soggetti esclusi da Irap dalla circolare delle Entrate 20/E/2016 che riporta soltanto le cooperative agroforestali e quelle della piccola pesca; ma si tratta di un refuso probabilmente legato alla prima stesura del disegno di legge, modificato in sede di conversione nella legge di bilancio 2016.
Per individuare il perimetro dell’esonero da Irap delle cooperative agricole occorre rifarsi alla circolare dell’agenzia delle Entrate n. 141 del 4 giugno 1998. In essa è previsto che l’agevolazione (allora si trattava di aliquota Irap ridotta) riguarda le coop che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri e dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi dalla silvicoltura o dall’allevamento di animali quando per l’esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo all’approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.
Una prima importante questione è quella di stabilire se le cooperative di mera commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci siano esenti da Irap. In sostanza mentre ad esempio una cantina sociale o una latteria trasformano le uve o il latte dei soci e quindi rientrano perfettamente nel dettato della circolare, una cooperativa che procede alla vendita della frutta (esempio le organizzazioni dei produttori) fa solo la fase della commercializzazione e quindi non si troverebbe nelle predetta situazione. Tuttavia dal 2004 l’articolo 10 del Dpr n. 601/73 è stato modificato ed ha aggiunto fra le attività svolte anche la conservazione, alienazione e valorizzazione che prima non c’erano. Quindi a nostro parere anche le cooperative che procedono alla mera commercializzazione dei prodotti conferiti prevalentemente dai soci sono esenti da Irap.
La nuova esenzione più ampia è confermata dalle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello redditi 2017 - società di capitali che prevedono al codice 70 “Agevolazioni Territoriali” le agevolazioni in materia di Ires per le attività di commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e degli animali conferiti prevalentemente dai soci previa manipolazione, lavorazione e trasformazione; tale esenzione è estesa anche ai casi in cui le cooperative stesse abbiano sottoposto detti beni a processi di conservazione e valorizzazione.
Nei casi di esenzione totale da imposta, la dichiarazione Irap viene compilata normalmente, ma una volta determinato il valore della produzione, lo si indica fra le variazioni in diminuzione con il codice 99 cosicché l’imponibile Irap diviene pari a zero.
Le cooperative agricole possono trovarsi nelle condizioni di assolvere l’imposta regionale su una quota di valore della produzione relativamente ad una attività di commercializzazione estranea alla attività svolta nei confronti dei soci, ovvero per altre attività non rientranti nell’articolo 10 del Dpr n. 601/73. Se la coop acquista beni da terzi che utilizza per integrare e migliorare quelli conferiti dai soci (esempio vino da taglio, ecc.) qualora non sia superata la prevalenza è scontata l’esenzione totale da Irap. Ma se invece provvede all’acquisto di beni da terzi da cedere allo stato originario (ad esempio per rifornire lo spaccio di vendita di prodotti diversi dai propri), oppure utilizzando le proprie strutture provvede a prestare servizi, come pure nell’ipotesi che la coop acquisti beni da cedere ai soci (cooperativa che opera a monte dei soci), le predette attività non usufruiscono della esenzione da Irap in quanto non contemplate dall’articolo 10 del Dpr n. 601/73. In questo caso l’Irap è dovuta sulla parte di valore della produzione corrispondente ai ricavi generati dalle predette attività non comprese nel citato articolo 10. In questo caso la dichiarazione Irap non ha una funzione solo formale ma deve evidenziare la quota di base imponibile. Quindi la variazione in diminuzione (codice 99) è determinata applicando al valore della produzione, la percentuale che risulta dividendo i ricavi della attività esente per l’ammontare complessivo dei ricavi.

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