Irap per la segretaria solo se è un valore aggiunto
Non paga l’Irap il professore universitario, ancorché commercialista, con incarichi di consigliere di amministrazione, di sindaco e consulente tecnico nei procedimenti arbitrari, il quale si avvale di un solo impiegato con funzioni meramente amministrative.
A confermare questo indirizzo interpretativo è la Cassazione con l’ ordinanza n. 26654 del 10 novembre scorso .
La vicenda fa seguito all’impugnazione della sentenza della Ctr della Toscana, la quale, confermando la pronuncia della Ctp di Lucca, aveva stabilito l’insussistenza dei presupposti per assoggettare il professionista all’Irap.
Il ricorso dell’Agenzia, che lamentava l’erronea interpretazione della norma, ritenendo la sussistenza del presupposto impositivo, è stato respinto dalla Cassazione.
I giudici di legittimità ricordano anzitutto che, in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite (9451/16), l’inserimento in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, l’impiego di un solo collaboratore che esplichi mansioni di segreteria, ovvero, meramente esecutive e con utilizzo di beni strumentali essenziale per l’attività, non integrano i requisiti di un’attività autonomamente organizzata.
Interessante, a riguardo, è che l’esistenza o meno dell’organizzazione, necessaria per la nascita dell’obbligazione tributaria, non può essere configurata semplicemente con la disponibilità dei beni strumentali e l’utilizzo del fattore lavoro.
L'attenzione va, dunque, posta sui concetti di attività autonomamente organizzata e di valore aggiunto. Si configura l’autonoma organizzazione laddove la struttura (organizzata) sia in grado di svolgere il lavoro in assenza del diretto intervento del titolare e, quindi, di autoprodurre reddito da sola. Il valore aggiunto, invece, rappresenta il surplus di redditività che il lavoratore autonomo riesce a conseguire non per effetto del proprio lavoro, ma dell’organizzazione di beni e persone di cui si avvale.
In questo contesto l’impiegata non potrà svolgere alcuna attività propria di chi è professionista, potendo unicamente praticare mansioni meramente esecutive. Può dunque incidere solamente sulle modalità di esercizio dell’attività, senza determinare alcuna ingerenza nel lavoro intellettuale, ma soprattutto, senza apportare alcun incremento alla capacità reddituale generata dal professionista.
A maggior ragione, quindi, il complesso di beni e persone non potrà essere fonte, in via autonoma, di valore aggiunto tale da determinare criteri univoci per l’assoggettamento del reddito professionale all’Irap.
Ordinanza n.26654/17 della Cassazione