Adempimenti

Irap, per le Sim deducibilità interessi passivi non integrale

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di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha introdotto due importanti novità fiscali per le società di intermediazione mobiliare (Sim), cioè quelle società iscritte presso la Consob a cui è riservato l’esercizio professionale dei servizi di investimento nei confronti del pubblico, prevedendo l’esclusione dall’addizionale Ires del 3,5% ex comma 65 della legge 208/2015 e la deducibilità in misura pari al 96% degli interessi passivi sia ai fini Ires che Irap.

Le novità esplicano però i loro effetti già nel modello Irap 2018, poiché sono applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, sia che l’impresa abbia il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare o che sia una società con esercizio a cavallo, l’indeducibilità del 4% degli interessi deve essere riportata in Irap 2018.

Occorrono alcune precisazioni in merito. Come si ricorderà, infatti, l’articolo 6 del Dlgs 446/1997, prima delle modifiche apportate dalla legge 208/2015, prevedeva già la deducibilità del 96% degli interessi passivi, successivamente però il comma 68 di tale legge, abrogando la disposizione, consentiva dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, la piena deducibilità delle componenti negative di reddito. La Legge di Bilancio 2018, ha quindi ripristinato, solo per le Sim, l’indeducibilità del 4% degli interessi passivi, che andrà indicata nel rigo IC49 del modello Irap 2018.

Per la determinazione della base imponibile Irap, che va dichiarata nella sezione II del quadro IC, si deve far riferimento al combinato disposto dei commi 2, 6 e 8 dell’articolo 6 del Dlgs 446/1997 e dei provvedimenti della Banca d’Italia emanati in data 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006 (come successivamente modificati).

Innanzitutto, le Sim determinano la base imponibile Irap come differenza tra gli ammontari di interessi attivi, proventi assimilati (rigo IC15) e commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario (IC18), e il totale degli interessi passivi, oneri assimilati (IC16) e commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario (IC19).

I componenti di reddito, sia positivi che negativi, vanno assunti così come risultanti dal conto economico redatto secondo i criteri dei citati provvedimenti della Banca d’Italia, ma, ricordandosi della deducibilità parziale degli interessi passivi sostenuti dalle Sim, andando ad operare una variazione in aumento nel rigo IC49, pari al 4% dell’importo degli interessi stessi.

Al risultato così ottenuto vanno sottratti il 90% degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale (IC28) e il 90% delle altre spese amministrative (IC29), ottenendo il valore della produzione lorda di cui al rigo IC64, dal quale poi dedurre eventualmente gli importi indicati nei righi da IC66 a IC75 (relativi a deduzioni per il costo del personale ed altre), per arrivare al valore della produzione netta di cui al rigo IC76, che sarà poi assoggettato a tassazione nella sezione I del quadro IR del modello Irap 2018.

Il modello Irap 2018

Le istruzioni alla compilazione del modello Irap 2018

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