Irap, non imponibili solo i contributi correlati a costi indeducibili
Ai fini Irap, è possibile escludere un contributo dalla base imponibile nella sola ipotesi in cui sia stata prevista dalla legge una specifica ed inequivocabile correlazione tra il contributo stesso e la sua destinazione alla copertura di componenti negativi non deducibili. Questa è la conclusione che emerge dall'Ordinanza della Cassazione 12 aprile 2019 n. 10292 .
La vicenda trae origine da un’istanza di rimborso proposta da un’azienda di trasporto pubblico locale in relazione all’Irap versata in eccesso per il periodo d’imposta 2005. In particolare, il contribuente sosteneva la non imponibilità, ai fini Irap, del contributo ricevuto dalla Regione per finanziare gli oneri conseguenti al rinnovo del contratto di lavoro del personale dipendente, alla luce della sua asserita correlazione con un componente negativo non deducibile dalla base imponibile del tributo regionale quale risultava essere il costo del personale.
Dopo essere stata soccombente in primo grado, la Società era riuscita a far valere le proprie ragioni dinanzi alla Commissione tributaria regionale, avverso la cui sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima sosteneva che il contributo di cui trattasi doveva considerarsi imponibile ai fini Irap, in quanto la retribuzione del lavoro dipendente rappresentava solo un parametro di cui tener conto ai fini della quantificazione del finanziamento complessivamente dovuto all’impresa di trasporto.
In effetti, l’articolo 11, comma 3, del Dlgs 446/1997, all’epoca vigente, disponeva che concorrono alla formazione della base imponibile Irap i «contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione». Tale disposto normativo, oggi sostanzialmente replicato dal vigente articolo 5, comma 3, del Dlgs 446/1997, è volto a stabilire una generale imponibilità dei contributi, con esclusione di quelli per cui:
•sia prevista un’esclusione dalla base imponibile del tributo regionale dalla legge istitutiva del singolo contributo;
•oppure, risulti esservi una correlazione con costi indeducibili ai fini Irap.
Circa la portata della suddetta correlazione richiesta dalla norma, l’Amministrazione finanziaria si era in passato pronunciata con la risoluzione 21 ottobre 2002, n. 330/E e con la risoluzione 5 febbraio 2008, n. 34/E. In tali risoluzioni, viene affermato che la correlazione richiesta dalla norma deve essere diretta e tale da individuare e vincolare in modo preciso ed inequivocabile la destinazione del contributo erogato. In altri termini, deve sussistere un «rapporto – nesso logico - reso esplicito dalla legge istitutiva tra la somma erogata a titolo di contributo e il corrispondente componente negativo». La risoluzione 330/E ha, inoltre, precisato che concorrono, invece, alla formazione della base imponibile Irap i contributi la cui quantificazione viene meramente parametrata a determinati elementi negativi, ancorché non deducibili.
Seguendo tale falsariga, la suprema Corte finisce per sovvertire la sentenza della Commissione tributaria regionale. Secondo la Cassazione, infatti, in materia di esclusione di un contributo dalla base imponibile Irap, non può attribuirsi rilevanza ad una correlazione tra contributo stesso e componente negativo che non sia specificamente ed immediatamente rilevabile dalla legge e sia piuttosto ricavata indirettamente mediante operazioni di proporzionalità tra contributi ricevuti e costi sopportati.
Cassazione, V sezione civile, ordinanza 10292 del 12 aprile 2019