Imposte

Irap non versata in eccesso: regolarizzazione entro il 30 settembre

Va chiarito come calcolare eventuali splafonamenti. Senza ulteriori proroghe va tutelato l’affidamento dei contribuenti

di Pasquale Murgo

Il prossimo 30 settembre è in scadenza il termine per regolarizzare senza sanzioni e interessi l’eventuale splafonamento del tetto degli aiuti di Stato determinato dall’esonero del versamento dell’Irap, ma le imprese sono ancora in attesa del decreto attuativo che deve fissare le regole per effettuare tali calcoli. Il riferimento è in particolare alle imprese che hanno beneficiato della misura introdotta dall’articolo 24 del Dl 34/2020 (esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e primo acconto Irap 2020) e che potrebbero aver superato il tetto degli aiuti di Stato previsto dal Temporary framework.

Tale limite, inizialmente fissato dalla Commissione europea a 800.000 euro è stato innalzato a partire dal 28 gennaio 2021 a 1,8 milioni di euro e va calcolato a livello di gruppo considerando tutte le misure introdotte nell’ambito della sezione 3.1. del Temporary framework (oltre all’esonero Irap, il credito locazioni, i vari contributi a fondo perduto, eccetera).

Il decreto Sostegni

Con l’articolo 1 del decreto Sostegni (Dl 41/2021) il legislatore nazionale ha previsto che:

O il tetto degli aiuti di Stato va calcolato prendendo a riferimento la nozione di impresa unica prevista dal regolamento de minimis Ue 1407/2013 (ossia a livello di gruppo);

O gli aiuti fruiti dalle imprese nei limiti della sezione 3.1. del Temporary framework possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione allo scopo di utilizzare il tetto maggiorato di 1,8 milioni di euro;

O le imprese che nel “periodo ammissibile” hanno sostenuto costi fissi non coperti e determinato una riduzione del fatturato del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 possono far rientrare gli aiuti nella sezione 3.12 del Temporary framework usufruendo del tetto maggiorato di 10 milioni di euro. In questo caso l’aiuto non può essere superiore al 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da utili ovvero dalle perdite.

Per l’effettiva applicazione di tali disposizioni il Dl 41/2021 ha rinviato a un decreto attuativo che ad oggi non risulta ancor pubblicato. Nel decreto dovranno essere definite, in primo luogo le modalità con le quali le imprese potranno beneficiare del maggior limite di 1,8 milioni.

Nel decreto Sostegni viene richiesto alle imprese di presentare un’autodichiarazione con la quale attestare l’esistenza delle condizioni previste dalla sezione 3.1. La ratio della disposizione dovrebbe essere quella di permettere alle imprese di utilizzare il tetto di 1,8 milioni di euro per tutti gli aiuti utilizzati, sia prima che post 28 gennaio 2021.

Il decreto attuativo

Nel decreto attuativo dovranno essere chiarite le modalità con le quali far rientrare le misure di aiuto nella sezione 3.12 del Temporary framework. Anche in tal caso il decreto Sostegni richiede alle imprese di presentare una specifica autodichiarazione. Per fare ciò, il decreto attuativo deve definire il cosiddetto “periodo ammissibile” da considerare per verificare l’esistenza di costi fissi non coperti e per il calcolo della riduzione del fatturato del 30%.

Nella sezione 3.12 del Temporary framework si definisce come “periodo ammissibile” quello compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 o parte di esso. Nella recente istanza approvata dall’agenzia delle Entrate (provvedimento del 2 luglio 2021) per il riconoscimento del contributo a fondo perduto del decreto Sostegni bis per le attività stagionali (articolo 1, commi da 5 a 15 del Dl 73/2021) è richiesta al contribuente un’autodichiarazione per il calcolo del limite degli aiuti di Stato simile a quella indicata dal decreto Sostegni. Nell’istanza è stato previsto che il “periodo ammissibile” per verificare le condizioni richieste nella sezione 3.12 possa essere determinato discrezionalmente dalla singola impresa (all’interno del periodo 1° marzo 2020 – data di presentazione dell’istanza) e possa essere anche di un solo mese. Bisogna capire se tale impostazione sarà confermata anche nel decreto attuativo di cui si attende la pubblicazione.

Inoltre nel decreto attuativo dovrà essere confermato, come sembra plausibile, che la riduzione del fatturato del 30% vada calcolata a livello di singola impresa (e non di gruppo) e che i costi fissi non coperti siano da intendere come i costi fissi sostenuti durante il “periodo ammissibile” che non sono coperti dagli utili dello stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e altre misure di aiuto.

In questa situazione di assoluta incertezza, quindi, non sarebbe da escludere una nuova proroga del termine del 30 settembre per la regolarizzazione degli eventuali splafonamenti del tetto degli aiuti di Stato causati dall’esonero Irap. In assenza di tale proroga, le imprese potrebbero invocare la tutela dell’affidamento e l’esistenza di una causa di non punibilità che giustificherebbe l’inapplicabilità di sanzioni e interessi.

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