Imposte

Irap, il peso delle voci straordinarie

di Giacomo Albano

Nuovi schemi di bilancio con impatto automatico sulla base imponibile Irap. È quanto emerge dalla modulistica definitiva pubblicata ieri sul sito delle Entrate.

Il Dlgs 139/2015 ha modificato la struttura degli schemi di bilancio eliminando, tra l’altro, la sezione straordinaria del conto economico (voci E.20 ed E.21). L’eliminazione delle poste straordinarie ha effetti nella determinazione della base imponibile Irap, considerato che il Dlgs 446/1997 stabilisce che l’imponibile Irap è determinato come differenza tra il valore e i costi della produzione (con l’esclusione di alcune specifiche componenti) «così come risultanti dal conto economico». A seguito del Dlgs 139, le componenti straordinarie verranno riclassificate nella parte «ordinaria» del conto economico e – in assenza di una indicazione normativa che ne preveda l’esclusione – ciò comporta la rilevanza Irap di tali componenti.

Ad esempio, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali, precedentemente classificate nell’area straordinaria, ma comunque rilevanti ai fini Irap (articolo 5 del Dlgs 446/97), devono essere contabilizzate nella parte alta del conto economico, rispettivamente in A5 «altri ricavi e proventi» o B14 «oneri diversi di gestione». Poiché tali voci sono rilevanti ai fini Irap, sono stati eliminati dal modello i righi relativi alle «riprese» delle plusvalenze (IC 47 nel modello Irap 2015) e minusvalenze (IC 54) derivanti dalla cessione di immobili non strumentali, in quanto la relativa inclusione nella base imponibile avviene per effetto del principio di derivazione.

Specularmente, anche se le istruzioni non affrontano esplicitamente il punto, la riclassificazione delle componenti straordinarie nella parte «ordinaria» del conto economico – in assenza di una norma fiscale che ne preveda l’esclusione – comporta la rilevanza Irap di tali componenti, incluse le plusvalenze o minusvalenze derivanti da cessione d’azienda.

Altra novità recepita nella versione definitiva del modello riguarda la nuova disciplina della dichiarazione integrativa “a favore”. Per effetto della nuova disciplina è ora possibile presentare integrativa a favore entro i termini di decadenza dell’accertamento, anche per operare il recupero degli errori contabili. È stata quindi eliminata la sezione XII «Errori contabili» del quadro IS ed è stata prevista una nuova sezione (numero XVII) nel quadro IS del modello, all’interno della quale indicare il credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Ancora, fa il suo ingresso nel modello l’esenzione dall’imposta per il settore agricolo e della pesca, attraverso l’eliminazione dei campi nei quali andava specificato il valore della produzione soggetto all’aliquota del settore agricolo.

Da ultimo, la modulistica implementa le modifiche introdotte dal Dl 83/2015 in materia di rettifiche dei crediti per banche ed assicurazione, ora integralmente deducibili nel periodo d’imposta di iscrizione in bilancio; limitatamente al periodo d’imposta 2015, le rettifiche erano deducibili nella misura del 75%, con l’eccedenza deducibile a partire dal 2016 (unitamente alle rettifiche iscritte nel bilancio 2013 e non ancora dedotte). Per consentire l’indicazione di tale eccedenza sono stati previsti due appositi campi nella sezione II (IC30) e III (IC42) del quadro IC.

Irap 2017

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