Imposte

Irap, plus e minus da cessioni d’azienda restano irrilevanti

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Per l’Irap l’impostazione contabile continua ad assumere piena rilevanza in virtù del principio di derivazione piena dal bilancio. Ecco perché, nonostante la soppressione della sezione straordinaria del conto economico abbia comportato la riallocazione di gran parte delle relative componenti positive e negative nel valore e nei costi della produzione, ai fini Irap si continua comunque a fare riferimento alle tradizionali voci del valore della produzione, indicate dall’ articolo 5 del Dlgs 446/1997 , così come desumibili dal conto economico, con la sola eccezione dei proventi e oneri di natura straordinaria relativi a trasferimenti di azienda o rami di azienda. È questo il compromesso tecnico scelto dal legislatore che consente di coordinare le novità contabili introdotte dal Dlgs 139 del 2015 con le regole di determinazione dell’imponibile Irap, mantenendo l’impostazione tradizionale nota ai contribuenti.

La circolare 14/2017 di Assonime ha commentato tale soluzione tecnica, individuata dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016 illustrando, tra l’altro, le questioni interpretative più dibattute e di maggior interesse relative soprattutto alla individuazione dei componenti esclusi dalla base imponibile Irap in virtù del nuovo assetto normativo.

Individuazione dei componenti «inclusi»...
In particolare, l’articolo 5, comma 1, del Dlgs 446/97 (come modificato dall’articolo 13-bis) stabilisce che le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri proventi e oneri di natura straordinaria, derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, continuano a essere irrilevanti ai fini Irap.
A parere di Assonime, oltre alle plusvalenze e alle minusvalenze conseguite al momento della vendita dal venditore, rientrano tra i componenti esclusi dalla base imponibile Irap anche gli indennizzi e gli oneri straordinari manifestatisi dopo l’operazione, ma pur sempre ad essa afferenti.
Non dovrebbero, invece, rientrare nella nozione in esame e, pertanto, dovrebbero essere deducibili secondo le regole generali, i costi accessori (ad esempio consulenze professionali, perizie, eccetera) rilevati autonomamente, ancorché in occasione dei trasferimenti di azienda.
È, invece, ancora dubbio se si possa escludere, come componente straordinario derivante dalla cessione, il rilascio di eventuali riserve da badwill iscritte da un acquirente che applica i principi contabili nazionali, mentre appare più plausibile che ciò possa avvenire in relazione al provento da buon affare rilevato in base all’Ifrs 3 da parte di un acquirente Ias adopter, in quanto componente geneticamente collegata all’operazione.

...e di quelli «esclusi»
Assonime, inoltre, sempre al fine di individuare i componenti esclusi nel nuovo assetto normativo, analizza la possibilità che possano configurarsi altre ipotesi di irrilevanza ai fini Irap di componenti che prima confluivano nell’area straordinaria, oltre a quella espressamente menzionata delle operazioni di trasferimento di aziende o rami di aziende.
In tale casistica potrebbero rientrare le sopravvenienze che emergono in sede concorsuale o extraconcorsuale a seguito della remissione parziale di un debito per incapacità dell’impresa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale soluzione, in passato avvalorata in via interpretativa dall’Amministrazione finanziaria, oggi, troverebbe conferma nel principio contabile Oic 12 che prevede l’imputazione dei proventi da ristrutturazione del debito nella sezione finanziaria del conto economico nella voce C16.d.

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