Imposte

Irap, rettifiche da transfer price irrilevanti nel periodo 2008-14

di Massimo BelliniEnrico Ceriana

Si rafforza l’orientamento pro contribuente nel contenzioso sulla rilevanza ai fini Irap delle rettifiche di transfer pricing per il periodo 2008-2014. Con due sentenze recenti la Ctp Bergamo (72/4/2017, presidente De Petris, realore Monardo) e la Ctp Milano (704/17/2017, presidente Beretta, relatore Martinelli) hanno confermato la non applicabilità degli aggiustamenti transfer pricing all’imposta regionale.

La pronuncia della Ctp Milano muove da una contestazione per l’anno 2011 avente ad oggetto acquisti di beni da parte di una società italiana da una correlata residente in Irlanda. Secondo l’ufficio, i prezzi applicati per tali operazioni non rispettavano il principio del valore normale, il che ha comportato un aggiustamento ripreso a tassazione, ai fini Ires e Irap.

Il contribuente ha contestato l’operato dell’ufficio, in quanto non supportato da adeguate analisi economiche, e ha eccepito l’irrilevanza della contestazione per la determinazione del tributo regionale. In proposito con la riforma Irap, a partire dal 2008, sono stati modificati i criteri di determinazione della base imponibile, stabilendo una totale derivazione dal conto economico del bilancio civilistico. A seguito di tale modifica non avrebbero dovuto essere più applicabili all’imposta regionale le variazioni di carattere esclusivamente fiscale, come le rettifiche di transfer pricing.

Inoltre, non si applica la legge di Stabilità 2014 che ha previsto la rilevanza del transfer pricing per l’Irap ai periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007: i principi potevano essere considerati validi solo per il futuro in quanto tale norma ha carattere innovativo e non interpretativo.

I giudici di Milano hanno ritenuto valide le argomentazioni del contribuente, sia sotto il profilo tecnico sia in relazione all’Irap. In merito a quest’ultimo aspetto la Ctp ha evidenziato che un’eventuale retroattività delle disposizioni della legge di Stabilità sarebbe stata contraria allo Statuto del contribuente, oltre che ai principi costituzionali di affidamento e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente.

La sentenza richiama la Corte costituzionale, secondo la quale l’efficacia retroattiva della legge trova comunque, un limite nel «principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l’illegittimità della norma retroattiva (sentenze 170 e 103 del 2013; 271 e 71 del 2011; 236 e 206 del 2009)» (ricorda la Corte nella sentenza 69/2014).

A conclusioni analoghe arriva anche la Ctp di Bergamo, sempre originata da una contestazione di prezzi applicati ad acquisti di beni intragruppo (anni 2010 e 2011). Secondo i giudici bergamaschi nel periodo oggetto di accertamento l’articolo 110, comma 7, del Tuir non rileva per l’Irap in quanto la Costituzione prevede che nessuno può essere punito, se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.

Le sentenze sono in linea con altre recenti pronuncie favorevoli (Ctp Reggio Emilia 510/3/14 e Ctr Lombardia 3827/1/16), in un quadro tuttavia ancora caratterizzato da incertezza, anche considerata l’assenza di sentenze della Cassazione sul punto.

CTP Bergamo 72/4/2017

CTP Milano 704/17/2017

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