Iri, gli acconti insufficienti evitano la sanzione
Per i minori acconti d’imposta versati nel 2017 pensando all’Iri, non ci sarà alcuna sanzione; lo precisa l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 47/E di ieri. La tassazione proporzionale, con l’aliquota del 24%, del reddito delle imprese individuali e società di persone (nonché srl trasparenti) in regime di contabilità ordinaria, è stata introdotta dal 2017, dalla legge 232/2016 (articolo 55 bis del Tuir). Successivamente la legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 1063, della legge 205/2017), ha rinviato la decorrenza dal medesimo periodo di imposta, spiazzando i contribuenti che contando sull’entrata in vigore della tassa piatta, avevano determinato gli acconti Irpef su base previsionale.
La risoluzione dell’Agenzia, formulata in risposta a un interpello, precisa che qualora il versamento dell’acconto Irpef per l’anno 2017 risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell’Iri, non risulta applicabile la sanzione (e nemmeno gli interessi) per carente versamento, stabilita nella misura del 30%. Quindi nessuna necessità di procedere con il ravvedimento operoso.
La nota ministeriale ricorda che deve essere applicato il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente (articolo 10 della legge 212/2000, statuto del contribuente). L’Agenzia ricorda il precedente di cui alla risoluzione 176/E/2003 che riguardava una agevolazione Irap venuta meno. Nell’occasione era stato chiarito che il contribuente non può essere sanzionato qualora egli abbia posto in essere comportamenti conformi alla norma di legge applicabile ratione temporis e l’errore sia scaturito dalle modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti come è avvenuto nel 2017 relativamente all’Iri.
Ne consegue quindi che le sanzioni non saranno applicate; i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi devono provvedere alla compilazione dei righi RS148 (rideterminazione dell’acconto) e RN38 «acconti» per l’importo eventualmente versato, del modello redditi PF 2018.
La risoluzione delle Entrate precisa tuttavia che le sanzioni saranno applicate se il minor acconto è stato causato da altre previsioni, diverse dall’Iri, che sono risultate errate. In sostanza, il minor acconto Irpef non dovrebbe essere sanzionato per l’imposta relativa al totale del reddito di impresa o di partecipazione 2017, in società di persone (o srl trasparente).
Infatti, in vigenza dell’Iri, la tassazione progressiva del reddito in capo all’imprenditore individuale e ai soci, avviene soltanto in presenza di prelievo degli utili. In sostanza, il reddito di impresa è tassato separatamente con l’aliquota proporzionale del 24%. Il predetto reddito concorre a formare l’imponibile dell’imprenditore e dei soci soltanto in caso di prelevamento. Quindi i contribuenti, come nel caso esposto dal soggetto che ha proposto l’interpello, potevano immaginare che nel 2017 non avrebbero dichiarato alcun reddito di impresa imponibile in quanto avrebbero prelevato le riserve preesistenti già tassate per trasparenza.
Ma la risoluzione n. 47 di ieri è importante anche per gli acconti relativi al 2018. Attualmente l’Iri è in vigore e la risoluzione dell’Agenzia mette al riparo i contribuenti che intendono rideterminare gli acconti, in caso di ripensamenti da parte del legislatore in sede di legge di Bilancio 2019. Quindi, i soci di società di persone o l’imprenditore individuale che opteranno per l’Iri, in sede di determinazione dell’acconto per l’anno 2018, possono rideterminare serenamente l’acconto Irpef su base previsionale riducendo in tutto o in parte l’importo dell’Irpef corrispondente al reddito di impresa.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 47/E/2018