Imposte

Irpef incerta senza regole Ace

di Giorgio Gavelli

Nonostante sia già alle spalle il primo termine per il versamento di saldi e acconti d’imposta, le imprese diverse dalle società di capitali sono prive dei chiarimenti necessari per calcolare l’Ace a saldo 2016 e, di conseguenza, per determinare correttamente la base imponibile Irpef del reddito d’impresa per saldi e acconti. La legge di Bilancio 2017 ha rivisto radicalmente le regole di calcolo dell’agevolazione per questi soggetti, introducendo una disciplina non solo assai più restrittiva ma anche caratterizzata da una applicazione meno immediata ed attualmente priva di regole certe.

L’indeterminatezza nei calcoli - aggravata dall’assenza di istruzioni nei modelli dichiarativi - ha costretto le imprese interessate a saltare “forzatamente” (per non dover rischiare di versare somme approssimative) la scadenza del 30 giugno, sempre sperando che, per quella data, l’Agenzia abbia fatto conoscere la propria interpretazione sulle varie questioni in sospeso. Peraltro, a seguito del comunicato stampa del Mef del 20 luglio, da quest’ultima data le imprese dovranno aggiungere, pur incolpevoli, anche lo 0,40% sui versamenti non effettuati nei termini.Diversamente dalle società di capitali, le problematiche non riguardano tanto l’acconto 2017 (che per questi soggetti non è sottoposto a ricalcoli particolari) quanto il saldo 2016, e ciò è tanto più sorprendente se si pensa che le regole da interpretare sono le stesse in vigore da oltre sei mesi e non risentono di quanto previsto dal Dl 50/2017.Vediamo di focalizzare i termini del problema.

Se, fino al 2015, la base Ace veniva calcolata dai soggetti in esame facendo semplicemente riferimento al patrimonio netto presente a fine anno, comunque ed in qualunque tempo formatosi (al netto dei prelievi di soci e imprenditori), dal 2016 le regole di calcolo di incrementi e decrementi sono le medesime dei soggetti Ires, ivi compresa la nuova ipotesi di “sterilizzazione” di cui al comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl 201/2001 riguardante l’eccedenza di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto al bilancio 2010. In via transitoria, la determinazione della base Ace sino al 31 dicembre 2015 avviene, ai sensi del comma 552 dell’articolo 1 della legge 232/2016, partendo da un incremento di capitale proprio che incorpora la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il corrispondente importo al 31 dicembre 2010.

I punti in sospeso sono, in particolare, i seguenti:

• in merito alla norma transitoria, se (come sembra dal tenore letterale della norma) includere nel patrimonio netto alle date indicate anche il risultato di esercizio, positivo o negativo che sia;

• se l’utile di esercizio 2016 rileva come incremento patrimoniale per l’anno medesimo oppure no;

• a livello più generale, come conciliare le regole Ace delle società di capitali (basate sulle risultanze di apposite e formali delibere assembleari) con l’assenza di formalizzazione tipica delle società di persone e delle imprese individuali;

• se considerare eventuali prelievi intervenuti a partire dal 2016 sempre come riduzioni della base Ace o se sia possibile attribuire tali prelievi al patrimonio netto (irrilevante) già presente nel bilancio 2010.

La corretta individuazione del calcolo Ace 2016 serve anche alle imprese che hanno adottato il metodo previsionale di determinazione degli acconti Irpef nel corso del 2016 per verificare se occorre effettuare una integrazione degli importi, poiché la “stretta” imposta – con effetto retroattivo – dalla legge di Bilancio 2017 ha sicuramente spiazzato più di un’impresa.Se a ciò aggiungiamo che vanno disciplinate le ipotesi di trasformazione progressiva e regressiva intervenuta successivamente al 2010, di passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata e viceversa nello stesso periodo, di società costituite dal 1° gennaio 2011 in poi, si può ben comprendere quale sia la “nebbia” in cui si muovono le imprese (e i loro consulenti) e perché si sia preferito, “obtorto collo”, rinviare i versamenti anche quando non ci fosse alcuna altra ragione a giustificarlo. La questione andava sicuramente affrontata con maggiore tempismo.

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