Imposte

Irrilevante per le imposte il credito editoria per la distribuzione

La precisazione delle Entrate a fronte di una richiesta di consulenza giuridica avanzata dai commercialisti di Cremona

di Paolo Stella Monfredini

Il credito d’imposta relativo alle spese per la distribuzione delle testate edite non concorre alla determinazione della base imponibile per le imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, riscontrando una richiesta di consulenza giuridica avanzata dall’Ordine dei dottori commercialisti di Cremona.

Il credito di imposta in esame è stato introdotto dall’articolo 67, comma 1, del Dl 73/2021. Il dubbio in merito alla concorrenza del credito d’imposta alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nasce dalla constatazione dell’assenza di una esplicita previsione di detassazione contenuta nella norma istitutrice del tax credit e, al contempo, dalla possibilità o meno di applicare a questa agevolazione la detassazione “generalizzata” prevista dall’articolo 10-bis del Dl 137/2020 (decreto Ristori).

La direzione regionale della Lombardia ha condiviso la tesi interpretativa dell’Ordine secondo cui il credito non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, né rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir (interessi passivi e spese e altri componenti negativi) passivi. E questo sulla base dei seguenti elementi:

l’interpretazione letterale della norma conferma come il credito d’imposta relativo alle spese di distribuzione delle testate edite sia stato introdotto quale strumento economico di sostegno per le imprese editrici, a fronte delle difficoltà economiche prodotte dalla pandemia da Covid-19;

non è rilevante la circostanza che il tax credit sia stato materialmente concesso successivamente alla data del 31 marzo 2022, giorno di conclusione dello stato di emergenza, (l’elenco dei soggetti beneficiari è stato reso pubblico mediante decreto della Presidenza del consiglio dei ministri del 22 dicembre 2022) in quanto ciò che è ritenuto dirimente per l’applicazione dell’articolo 10-bis del Dl 137/2020 è la causa generatrice del credito d’imposta, ossia la sua finalità di contrastare gli effetti negativi conseguenti la diffusione dell’emergenza epidemiologica e non anche la data di effettiva erogazione (principio già affermato dall’Agenzia con l’interpello 516/2022).

Peraltro, in questo caso, i tempi di liquidazione del bonus sono stati ritardati a causa della necessaria preventiva autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, concessa con la decisione C(2022) 4898 final pubblicata il 13 luglio 2022.

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