Irrogazione delle sanzioni con sospensione di 90 giorni per l’adesione
Anche l'atto di irrogazione delle sanzioni collegato all'avviso accertamento, per il quale sia stato esperito il procedimento di adesione, beneficia della sospensione di 90 giorni per presentare il ricorso, a nulla rilevando che siano due atti notificati separatamente. A confermare questo principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 324 depositata ieri.
L'agenzia delle Entrate notificava ad una società un avviso di accertamento, con il quale veniva recuperata Ires nel presupposto che l'impresa fosse non operativa, ed un atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni per l'indebito rimborso dell'Iva ottenuto nel medesimo periodo di imposta.
Solo sull'avviso di accertamento, la contribuente presentava istanza di accertamento con adesione. Il procedimento si concludeva negativamente, così l'ente proponeva distinti ricorsi avverso entrambi gli atti impositivi.
In riferimento all'atto di irrogazione sanzioni, la Ctr dichiarava l'inammissibilità del ricorso poiché ritenuto presentato tardivamente. La società, infatti, aveva considerato anche per quest'atto la sospensione di 90 giorni prevista per l'adesione, richiesta in realtà solo per l'avviso Ires.
La contribuente ricorreva in Cassazione lamentando un'errata interpretazione della norma: tra i due atti impositivi notificati c'era un nesso di pregiudizialità e pertanto dovevano uniformarsi i termini di impugnazione.
La Suprema corte, ritenendo fondata la doglianza, ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicabilità del termine di 90 giorni.
Richiamando una precedente pronuncia, i giudici di legittimità hanno ribadito che la sospensione prevista dal Dlgs 218/97 per l'impugnazione è applicabile non solo all'avviso di accertamento, ma anche al provvedimento sanzionatorio pur se adottato e notificato con atto separato.
Deve però sussistere una relazione di pregiudizialità necessaria tra l'accertamento dell'obbligazione d'imposta e la fattispecie illecita correlata all'imposta evasa. Occorre, quindi, che la condotta si rifletta direttamente e sia strumentale all'inadempimento commesso (Cassazione n. 18377/2015).
Nella specie, la sussistenza o meno dei requisiti di società di comodo costituiva una questione di diritto e non un “fatto storico”; quindi era evidente il vincolo di pregiudizialità necessario.
Tale conclusione risulta peraltro ulteriormente confermata dal fatto che la norma (articolo 2 comma 5 Dlgs 218/97) consente a seguito della definizione, la riduzione ad un terzo sia delle sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, sia per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo.
Corte di cassazione – Sentenza 324/2018