Adempimenti

Isa al gran debutto con le nuove «pagelle» fiscali e premi più ampi

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di Alessandro Borgoglio

Dopo oltre vent'anni di onorato (o meglio, onerato) servizio, è giunto il momento della pensione anche per gli studi di settore, che, già per la prossima tornata dichiarativa, saranno sostituiti dagli Indici sintetici di affidabilità (Isa).
Per molti versi sembra più una semplice sostituzione che un avvicendamento vero e proprio di strumenti fiscali, ma se il meccanismo di funzionamento è pressappoco lo stesso – richiesta di dati ai contribuenti sulla struttura e gestione della propria attività, con rilascio da parte di apposito software di un risultato quantitativo – a mutare sono innanzitutto i risultati del software, il regime premiale e anche l’eventuale accertamento.

Ulteriori dati con delega
Per l’elaborazione dei nuovi Isa, il software, di prossimo rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate, si baserà non soltanto sui dati dichiarati dal contribuente in sede di compilazione dei prospetti relativi alle attività economiche per cui sono stati approvati gli Isa, così come avveniva per gli studi di settore, ma anche - e qui è la novità - su una serie di “ulteriori dati” che verranno scaricati direttamente dall’Anagrafe tributaria, previa richiesta dell’intermediario abilitato.
Questi ulteriori dati sono quelli indicati all’allegato 1 del provvedimento 126200/2019 e vanno, ad esempio, dalle rimanenze iniziali e finali del periodo d’imposta precedente sino al reddito relativo non soltanto al periodo d’imposta precedente, ma fino a sette periodi d’imposta precedenti, dall’anno di inizio dell’attività sino ai canoni di locazione, dalle spese di ristrutturazione sino ai beni in leasing, e finanche le eventuali tumulazioni (media dei sette periodi d’imposta precedenti).
Per scaricare i suddetti dati già presenti a sistema, l’intermediario abilitato al cassetto fiscale dei clienti può trasmettere una richiesta massiva, tramite Entratel, indicando, oltre ai dati fiscali dei clienti, anche il possesso della delega, appunto, alla consultazione del loro cassetto fiscale.
Il problema si pone per i professionisti che non hanno la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei clienti, perché questi dovranno acquisire una specifica delega cartacea o informatica da parte dei clienti per richiedere i suddetti “ulteriori dati”, istituendo, peraltro, un registro cronologico delle deleghe ricevute, con individuazione di un responsabile per la gestione di tali deleghe (punto 8.2 del citato provvedimento).

Risultati e adeguamento
A differenza di Gerico, il nuovo software per il calcolo degli Isa, fornirà non più una stima del ricavo puntuale e minimo, come succedeva con gli studi di settore, ma un livello di affidabilità fiscale complessiva del contribuente, considerando tutti i dati dichiarati e gli “ulteriori dati” acquisiti dal sistema: il livello di affidabilità fiscale è una sorta di pagella scolastica, con voti che vanno da 1 (minima affidabilità fiscale) a 10 (massima affidabilità fiscale).
Un’altra differenza sostanziale tra gli studi e gli Isa è che con il precedente sistema il contribuente poteva adeguarsi spontaneamente in dichiarazione soltanto al ricavo puntuale stimato da Gerico, per evitare controlli e accedere al regime premiale, mentre con gli Isa il contribuente può scegliere in quale misura dichiarare ulteriori componenti positivi per aumentare il suo livello di affidabilità fiscale, magari di un voto o, con ancora maggiori ricavi dichiarati, di due voti, e così via.

Regime premiale
I voti di affidabilità sono strumentali all’accesso al regime premiale previsto dall’articolo 9-bis del Dl 50/2017, istitutivo degli Isa: in particolare, il comma 11 prevede una serie di benefici ben più ampi di quelli che stabiliva il regime premiale per i contribuenti congrui e coerenti rispetto agli studi di settore.
È del tutto nuovo, infatti, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità e l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, mentre la preclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici, così come la riduzione dei termini di accertamento e l’esclusione dell’accertamento sintetico (a certe condizioni) erano già previsti anche dal regime premiale agganciato agli studi di settore (oggi, peraltro, il redditometro risulta abrogato).
I nuovi benefici non sono però per tutti: in base al voto di affidabilità fiscale, infatti, se ne conseguono taluni e si rimane preclusi da altri, mentre con gli studi la congruità e la coerenza davano accesso diretto a tutti i vantaggi previsti dal vecchio regime premiale.

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