Isa, versamenti senza lo 0,40%: ravvedimento per errori o ritardi
Scade il termine per le imposte derivanti dai modelli Redditi e Irap. Dal 16 settembre la chance dell’autocorrezione per limitare sanzioni e interessi
Contribuenti Isa, collegati e forfettari alla cassa per pagare le imposte e i contributi derivanti dai modelli Redditi, Irap e Iva 2021. Per più di quattro milioni di contribuenti scade il 15 settembre il termine per eseguire i versamenti che erano in calendario dal 30 giugno al 31 agosto 2021. Il versamento in scadenza oggi non si può comunque differire di ulteriori 30 giorni con lo 0,40% in più (risoluzione 53/E del 5 agosto 2021).
Chi salta la scadenza
I contribuenti, che “saltano” la scadenza del 15 settembre, possono rimediare con il ravvedimento spontaneo. Per le sanzioni sui tardivi oppure omessi versamenti, si applica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Esso stabilisce: «Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà» cioè al 15 per cento. È inoltre disposto che «salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» in tema di “ravvedimento”, «per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».
Di conseguenza, per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta al 15%, misura che è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. In pratica, con il ravvedimento:
- per i ritardi fino a 14 giorni, si applica la sanzione giornaliera dello 0,1 per cento;
- per i ritardi da 15 a 30 giorni, si applica la sanzione fissa dell’1,5% (un decimo del 15%);
- per i ritardi da 31 a 90 giorni, si applica la sanzione dell’1,67% (un nono del 15%).
Sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dello 0,01% annuo applicabile dal 2021. Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso per ritardi da 15 a 90 giorni.