Istanza entro il 10 giugno non per tutti
Il 10 giugno, con il deposito della copia dell’istanza di definizione, della ricevuta e del pagamento presso l’organo giurisdizionale in cui è pendente la controversia, dovrebbero terminare gli adempimenti del contribuente che ha definito la lite.
Tuttavia, tale scadenza non dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) interessare tutti i contribuenti che si sono avvalsi della definizione, ma soltanto coloro i quali (comma 10 dell’articolo 6 del Dl 119/2018), abbiano fatto in precedenza apposita richiesta di sospensione del processo al giudice, dichiarando di volersi avvalere dello specifico istituto. In tal caso, infatti, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.
La norma prevede, al riguardo, che se entro tale data il contribuente depositi presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Sembrerebbe quindi che solo chi ha richiesto con apposita istanza, la sospensione del processo sia tenuto al deposito della domanda entro il 10 giugno, con la conseguenza che tale scadenza sarebbe del tutto ordinatoria in capo a chi non abbia presentato alcuna richiesta di sospensione del processo.
Va detto per completezza che secondo la circolare 6/2019 per la sospensione fino al 31 dicembre 2020, è necessario il deposito della domanda di definizione e del relativo versamento. Sembrerebbe quindi, che secondo l’Agenzia la sospensione sia comunque subordinata al deposito della domanda, senza però individuare espressamente una data per tale adempimento.
In conclusione, chi ha presentato la richiesta di sospensione del processo deve depositare entro il 10 giugno la domanda di definizione, la ricevuta di presentazione ed il pagamento. Coloro, invece, che non hanno richiesto la sospensione del giudizio, prudenzialmente, possono rispettare la scadenza del 10 giugno 2019, ma, in ipotesi di inosservanza, non dovrebbero esserci conseguenze processuali stante il carattere ordinatorio e non perentorio dell’incombenza.