Istanza entro il 10 giugno non per tutti
di Antonio Iorio
Il 10 giugno, con il deposito della copia dell’istanza di definizione, della ricevuta e del pagamento presso l’organo giurisdizionale in cui è pendente la controversia, dovrebbero terminare gli adempimenti del contribuente che ha definito la lite.
Tuttavia, tale scadenza non dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) interessare tutti i contribuenti che si sono avvalsi della definizione, ma soltanto coloro i quali (comma 10 dell’articolo 6 del Dl 119/2018), abbiano fatto in precedenza apposita richiesta...