Controlli e liti

Istanza di rimborso slegata dalla data del proscioglimento

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

L’istanza di rimborso, relativa alle somme pagate al Fisco tramite ravvedimento operoso in seguito a un’ipotizzata frode fiscale, va presentata entro due anni dalla data dei versamenti effettuati, indipendentemente dalla data di proscioglimento in sede penale del contribuente. È quanto afferma la Ctr Lombardia 1876/1/2017 (presidente Labruna, relatore Fucci).

Il caso
La vicenda trae origine da una verifica dell’amministrazione sugli anni 2009 e 2010 nei confronti di una compagnia telefonica, a seguito di indagini penali avviate presso soggetti terzi indagati per emissione di fatture oggettivamente inesistenti.

Al fine di evitare la contestazione, ancora durante la verifica la società paga oltre 5 milioni di euro tramite ravvedimento operoso tra Iva, sanzioni ridotte e interessi. Nel dettaglio i versamenti avvengono il 23 dicembre 2010 per l’anno 2009 e il 24 febbraio 2011 per il 2010.

In seguito, in sede penale la società risulta estranea ai fatti ed è prosciolta in via definitiva il 22 maggio 2013. Di conseguenza il 27 febbraio 2014 presenta istanza di rimborso, che viene rigettata dall’amministrazione perché tardiva, essendo stata prodotta oltre due anni dalle date di pagamento.

La contribuente ricorre, sottolineando che la domanda è stata tempestiva, perché il termine biennale decorre dalla data di proscioglimento, e che il pagamento effettuato era a titolo provvisorio, in quanto le prestazioni fruite erano oggettivamente esistenti.

L’amministrazione resiste e ricorda che il termine biennale decorre dalla data di pagamento e che vige il divieto di effettuare il ravvedimento operoso quando le indagini penali sono in corso, con effetto assorbente sulla bontà o meno del rilievo penale mosso.

La conclusione
I giudici dei due gradi di giudizio rigettano i ricorsi. In particolare, la Ctr Lombardia ricorda che sono due le condizioni richieste per la restituzione del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte, pagati durante la verifica fiscale col ravvedimento operoso, in caso di indagini penali in corso.

• I tempi della domanda. La domanda di rimborso va presentata entro due anni dalla data di pagamento, anziché entro due anni dalla data di proscioglimento in sede penale: il giudice, infatti, può sempre pronunciarsi su quanto viene versato volontariamente, anche tramite ravvedimento operoso, senza dover attendere gli esiti conclusivi delle indagini.

• Il rapporto con le indagini. L’istanza di rimborso può essere presentata anche durante lo svolgimento delle indagini penali: non esiste alcun divieto e la successiva estraneità alla frode fiscale costituisce per il giudice tributario elemento per il suo accoglimento.

Ctr Lombardia 1876/1/2017

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