Istruzioni fuorigioco sui costi di viaggio legati ai convegni
Dal 2017 i professionisti potranno considerare in deduzione le spese di formazione, entro 10mila euro all’anno.
La nuova disposizione (articolo 9 della legge 81/2017), che ha modificato l’articolo 54, comma 5 del Tuir, fa riferimento alle spese «per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonchè le spese di iscrizione a convegni e congressi». La norma aggiunge che sono «comprese» le spese di «viaggio e soggiorno».
È una modifica che ha fatto sorgere qualche dubbio rispetto alla versione precedente della disposizione. Prima dell’ultima modifica, secondo l’interpretazione dell’agenzia delle Entrate, la deduzione di questi costi era soggetta a una duplice limitazione: alle spese alberghiere e di somministrazione, si applicava sia il limite del 75%, sia quello del 50% relativo alle spese di formazione (circolare 53/E del 2008): di fatto la deduzione era pari al 37,5% della spesa.
Le istruzioni per compilare la dichiarazione dei redditi precisano che le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande vanno indicate al 75%, anche se sostenute per partecipare a master. Questo esclude l’applicazione del precedente limite del 50%, ma lascia perplessi nella misura in cui la norma considera deducibili integralmente entro il tetto di 10mila euro (e non al 75% entro il 2% dei compensi) le spese di «viaggio e soggiorno» collegate a eventi formativi. È evidente che tra le spese di soggiorno ricadono anche quelle alberghiere e di ristorazione. La ratio della nuova disposizione è quella della previsione di un plafond, cioè un tetto massimo di spesa, fino a 10mila euro, tutto compreso, quindi senza ulteriori limitazioni. Conseguentemente non dovrebbe essere applicato neppure il limite del 75 per cento.
Consideriamo il caso di un professionista con studio a Roma, che si reca a Milano per un convegno, spendendo 200 euro per il convegno, 100 euro di biglietto ferroviario, 100 euro di albergo e 50 euro di ristorante. Secondo la norma di legge, se queste spese ricadono entro il limite di 10mila euro complessivo, il professionista potrebbe dedurre 450 euro (cioè tutta la spesa). Secondo le istruzioni alla dichiarazione, invece, potrebbe dedurre 387,50 euro (cioè i 200 euro di convegno più 187,50 euro, che corrispondono al 75% dei 250 euro di spese di viaggio, soggiorno e ristorazione); a stretto rigore, poi, la deducibilità dei 187,50 euro sarebbe subordinata al fatto che quest'ultimo importo non ecceda il 2% dei compensi totali percepiti nell’anno dal professionista.
Sarebbe opportuno che le istruzioni fossero allineate alla lettera della legge. Restano altre due questioni da precisare:
che cosa succede se si superano 10mila euro? Per legge, le spese, comprese quelle di viaggio e soggiorno, dovrebbero essere indeducibili. La tesi delle istruzioni, invece, ne salverebbe la deducibilità al 75%;
senza un soggiorno, le spese di somministrazione di alimenti e bevande possono rientrare in quelle di viaggio? La risposta dovrebbe essere positiva, ma sarebbe bene chiarirlo.