Controlli e liti

Italia-Svizzera, scambio automatico di informazioni con perimetro predefinito

di Roberto Bianchi, Giovanni Molo e Samuele Vorpe

Già nella sua versione del 1988, la convenzione Maat evocava lo «scambio automatico di informazioni» tra le possibili forme di assistenza. Tuttavia l’articolo 6 non riveste alcun carattere self executing poiché non può essere applicato direttamente negli ordinamenti delle parti contraenti e inoltre non determina nemmeno un’obbligazione di diritto internazionale che vincola le parti a fornire una determinata forma di collaborazione attraverso lo scambio automatico. L’obbligo di implementare la permuta si fonda, pertanto, su un ulteriore «comune accordo» tra due o più parti. Infatti l’ambito territoriale di applicazione della convenzione non necessariamente coincide con quello degli strumenti di introduzione dello scambio automatico basati sull’articolo 6. Sullo spazio territoriale della Maat può quindi innestarsi un ambito più ristretto in cui viene introdotta, mediante lo scambio automatico, una forma di assistenza più intensa.

La natura sistematica e regolare dello scambio automatico ha, come corollario, quello di dover delimitare le informazioni da scambiare. Secondo il testo dell’articolo 6, lo scambio automatico avviene pertanto esclusivamente «per talune categorie di casi». Come indicato dal commentario Ocse, un tratto caratteristico dello scambio automatico è, pertanto, quello di avere per oggetto «una massa di informazioni particolari della stessa natura» e richiede una delimitazione preliminare delle informazioni da scambiare. Una volta ricevute le informazioni in modo automatico, l’autorità fiscale di una Nazione contraente potrà avviare un’indagine per ottenere ulteriori informazioni dallo Stato interpellato attraverso lo strumento dello scambio su domanda. I dati oggetto del «comune accordo» sullo scambio automatico sono le informazioni di natura finanziaria.

L’articolo 6 ha una natura esclusivamente programmatica e necessita di un ulteriore accordo affinché possa essere introdotto lo scambio automatico. Per quanto attiene la Svizzera, ciò significa che la sottoscrizione della convenzione Maat, seguita dall’approvazione delle Camere federali e dalla ratifica da parte del Governo (in vigore dal 1° gennaio 2017), non è ancora sufficiente affinché vengano scambiate le informazioni in modo automatico con tutti gli Stati facenti parte della convenzione Maat. Per attivare lo scambio automatico d’informazioni occorre, infatti, un accordo supplementare.

Lo strumento con cui un certo numero di parti della convenzione Maat hanno deciso di instaurare lo scambio automatico è l’accordo Sai. L’articolo 6 è silente sulla competenza a livello nazionale per concludere un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Per determinati Stati questo articolo offre una base giuridica sufficiente per poter introdurre lo scambio automatico di informazioni mediante un accordo amministrativo tra autorità competenti. Non si tratta, per l’ordinamento svizzero, di un semplice accordo amministrativo che può essere adottato per effetto della sola volontà concorde delle autorità competenti amministrative, ma di un accordo internazionale a tutti gli effetti che richiede l’approvazione dell’Assemblea federale ed è assoggettabile a referendum facoltativo.

Pertanto l’articolo 6 rappresenta la prima condizione affinché la Svizzera possa giuridicamente implementare lo scambio automatico d’informazioni con gli altri Stati. In secondo luogo è necessario recepire nel diritto interno svizzero l’accordo Sai, compreso il suo allegato (Scc). Tuttavia questo accordo, per poter essere applicato, necessita di un’ulteriore legge federale attuativa, in casu la Sai. Soddisfatti questi requisiti, lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner è, però, possibile soltanto a condizione che la Svizzera comunichi al Segretariato dell’Organo di coordinamento l’intenzione di effettuare lo scambio automatico d’informazioni con tale Paese. L’attivazione bilaterale dello scambio automatico con le singole nazioni deve poi essere oggetto di ulteriori progetti legislativi, che devono anch’essi essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale. L’implementazione concreta dello scambio automatico con ogni singola giurisdizione richiede pertanto un apprezzamento rilevante da parte del legislatore interno.

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