Imposte

Iva al 10% anche per gli impianti fotovoltaici a concentrazione

Per il principio di diritto 15 delle Entrate vale il concetto di assimilazione agli impianti solari «tradizionali»

immagine non disponibile

di Gian Paolo Tosoni

Iva al 10% per gli impianti Csp (concentrantig solar power) in quanto sono assimilati agli impianti fotovoltaici; lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 15 emanato lunedì 14 settembre. Questi impianti che hanno la funzione di “concentrazione dell’energia del sole”, sono il frutto di una tecnologia che sperimenta una diversa variante tecnologica di campo solare, basata su specchi di forma leggermente concava. Non sono ancora molto diffusi in Italia ma con ogni probabilità rappresentano l’evoluzione tecnologica nel settore della energia solare. Si tratta di impianti termici ad energia solare in grado di produrre anche energia elettrica per il tramite del calore. L’intero processo permette, utilizzando come input l’energia solare di immagazzinare calore-energia. Il prodotto finito di un impianto Csp può essere quindi il calore stesso oppure il calore convertito in altre forme energetiche, ovvero in energia elettrica.

Si poneva il problema se tali beni potessero essere assimilati agli impianti fotovoltaici al fine di poter applicare l’Iva nella misura del 10 per cento.

Si ricorda infatti che ai sensi del numero 127 quinques della Tabella A, parte 3°, allegata al decreto Iva, si applica dell'Iva nella misura del 10% agli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”. I successivi punti 127 sexies e 127 septies stabiliscono l'applicazione della medesima aliquota ridotta per i beni escluse le materia prime e semilavorate forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici ci cui al citato 127 quinques e conseguenti prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la realizzazione dei predetti beni.

L'agenzia delle Entrate considera che l'impianto Csp sfrutta la fonte solare-fotovoltaica, seppure nella specifica modalità con ricevitore lineare e che il prodotto finito di tale impianto può essere quindi il calore stesso (energia termica) oppure il calore convertito in altre forme energetiche, ovvero in energia elettrica per un utilizzo immediato o programmato. Ne discende quindi che sulla base delle caratteristiche degli elementi descritti l'aliquota Iva si applica nella misura agevolata del 10% in quanto ricompreso nella categoria «degli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica».

L’Agenzia richiede che le competenti strutture tecniche confermino sotto il profilo strettamente tecnico la suddetta equiparazione tra sistemi di concentrazione (Csp) e gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica di cui al citato punto 127 quinques.

Si ampia quindi la serie degli impianti si produzione di energia da fonte solare che usufruiscono della aliquota ridotta del 10%, mentre gli impianti di produzione di energia elettrica e calorica da biomasse rimangono soggetti all'Iva nella misura ordinaria del 22 per cento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©