Adempimenti

E-commerce, nella dichiarazione Iva l’opzione per la tassazione all’estero

Il rigo VO16 permette di effettuare una scelta distinta per ciascuno dei Paesi dell’Unione europea in cui si opera

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Entra nella dichiarazione Iva 2021 (relativa al 2020) la possibilità di comunicare l’esercizio dell’opzione per la tassazione all’estero dell’e-commerce rivolto a consumatori finali comunitari.

Il nuovo rigo VO16

Nella sezione 1 del quadro VO, infatti, è stato inserito il rigo VO16 «Prestazioni di servizi elettronici (articolo 7-octies)», riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e i servizi elettronici nei confronti di clienti privati stabiliti in altri Stati membri.

In particolare, deve essere barrata la casella del Paese di riferimento, da coloro che hanno effettuato un ammontare complessivo di prestazioni non superiore a 10mila euro ed esercitano, a partire dal 2020, l’opzione per l’applicazione dell’Iva nello Stato di residenza del committente. Più in particolare, il rigo VO16 permette di effettuare un’opzione distinta per ciascuno dei Paesi dell’Unione europea in cui si opera.

L’opzione ha effetto a decorrere dall’anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a revoca e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti.

Le regole di territorialità

La modifica della modulistica è connessa all’emanazione del Dlgs 45/2020 che, in attuazione della direttiva (Ue) 2017/2455, ha introdotto l’articolo 7-octies del Dpr 633/1972, prevedendo la tassazione delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e dei servizi elettronici nello Stato Comunitario di stabilimento del prestatore quando l’ammontare complessivo nell’anno non è superiore alla soglia di 10mila euro.

L’articolo 7-octies, comma 3, stabilisce che rilevano in Italia i servizi elettronici resi da parte di un prestatore italiano, non stabilito anche in un altro Stato Ue, a consumatori privati stabiliti in un altro Stato Ue, a condizione che l’ammontare complessivo, al netto dell’Iva, di tali servizi non abbia superato, nell’anno corrente e in quello precedente, l’ammontare di 10mila euro.

Al superamento di tale soglia ovvero in caso di esercizio dell’opzione di cui al rigo VO16, la tassazione avviene nello Stato membro in cui si trova il consumatore finale. È, infatti, comunque concessa al fornitore la possibilità di optare, con un vincolo biennale, per l’applicazione dell’Iva nello Stato Ue del committente.

Tale disciplina si applica al commercio elettronico solo se “diretto”, ovvero, alle cessioni elettroniche di «beni virtuali» o servizi (quali, ad esempio, prestazioni di insegnamento a distanza, software, siti web, musica, film) che non si materializzano in qualcosa di tangibile, in cui l’intera operazione commerciale si effettua per via telematica, compresa la consegna, che avviene mediante il download dell’acquisto da parte dell’acquirente direttamente sul proprio computer o su altri supporti tecnologici (quali, ad esempio, smartphone e tablet).

È il caso, ad esempio, di un programmatore italiano che, senza superare il limite dei 10mila euro, vende i propri software direttamente ad un privato olandese, offrendogli la possibilità di effettuare il download direttamente tramite internet.

Tale programmatore per scegliere se assoggettare le vendite opzionalmente in Olanda, in occasione della compilazione del modello Iva, deve barrare il rigo VO16 per comunicare l’opzione per tale regime in riferimento all’Olanda (casella NL).

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