Imposte

Iva accertata in Dogana, detrazione alla società Ue con la posizione italiana

La risposta a interpello 644 vincola la detrazione al rispetto di una serie di condizioni

immagine non disponibile

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

L’Iva accertata in Italia come dovuta in dogana all’atto dell’importazione e versata dallo spedizioniere, rimborsata dalla società Ue (importatore effettivo e debitore dell’imposta), può essere portata in detrazione tramite la sua posizione Iva italiana.

La risposta a interpello 644/2021 delle Entrate riguarda il caso di una società tedesca, identificata in Italia, che acquista da un fornitore extraUe beni in regime di transito. Considerando che non ne sussistano le condizioni, la dogana italiana richiede l’Iva e i dazi che lo spedizioniere provvede a versare, chiedendo poi il rimborso alla società tedesca.

Quest’ultima presenta ricorso avverso l’avviso di accertamento delle Dogane e, tuttavia, dichiara di non proseguire nel giudizio in caso di esito favorevole dell’interpello presentato alle Entrate circa la possibilità di portare in detrazione l’Iva, versata dallo spedizioniere e rimborsata dalla società, attraverso la posizione italiana.

La risposta è positiva, ma subordinata ad alcune condizioni: l’imposta accertata in dogana (più interessi e sanzioni) sia stata versata; sia concluso il contenzioso con le Entrate; sia redatto un documento da registrare in base all’articolo 25 del Dpr 633/72 intestato alla partita Iva italiana recante il titolo giustificativo della detrazione (articolo 60, comma 7, del Dpr 633/72); siano rispettati i principi di inerenza e di afferenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©