Imposte

Iva all’importazione detraibile se c’è un nesso diretto

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di Lorena Quinci

Nell'attribuire la facoltà ad esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta in dogana a fronte dell’importazione di beni concessi nell’ambito di un’attività di noleggio, l’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 6/2019 ( clicca qui per consultarla ), richiama i principi cardine della normativa domestica in tema di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, nonché coerentemente ad una consolidata giurisprudenza unionale, i principi propri del diritto dell’Unione europea.

Nel caso esaminato, la società interpellante, che fa parte del gruppo multinazionale Beta, svolge la sua attività tipicamente nel settore del noleggio dei pallets, sia all’interno del territorio nazionale che internazionale, attraverso un sistema condiviso di utilizzo dei pallets (pallets pooling), seguendo tali flussi per il mercato italiano:
•con il noleggio dei pallets da una società belga (ovvero la società Gamma anch’essa facente parte del gruppo Beta) attraverso il pagamento di un canone;
•in un secondo momento con l’attività di sub-noleggio al cliente dietro corresponsione di un prezzo (il corrispettivo).

A sua volta la società belga, proprietaria dei pallets oggetto di noleggio, acquista dal produttore tali beni. Sarà quest’ultimo poi a consegnare direttamente i beni nel territorio italiano. Mentre per quanto riguarda i pallets di provenienza extra Ue, la società interpellante provvederebbe all’importazione ai fini Iva e doganale in Italia. Alla luce di quanto finora enunciato, l’istante chiede, se può detrarre, ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 633 del 1972, l’Iva assolta in dogana a fronte dell’introduzione in Italia dei pallets, in particolare, provenienti da paesi extra Ue.

L’Amministrazione finanziaria, ha confermato, in relazione al caso esaminato, la possibilità per il contribuente di portare in detrazione il tributo. Da una parte, nel rispetto del dettato normativo di matrice nazionale all’articolo 19 del Dpr 633 del 1972 in base al quale «per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione», nonché dell’articolo 67 del medesimo decreto nell’individuare le operazioni che costituiscono importazioni in relazione alle quali l’Iva deve essere accertata, liquidata e riscossa dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’atto dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato. Dall’altra, in linea con i principi dell’Unione europea, enunciati nella richiamata sentenza 14 settembre 2017, C-132/16 secondo i quali, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione diviene rilevante il fatto che l’importazione sia connessa direttamente e immediatamente con l’attività imponibile svolta dal soggetto importatore. Ciò sulla base dell’assunto che il prezzo praticato da quest’ultimo sia influenzato dalle spese relative all’importazione.

Tuttavia il diritto alla detrazione è ammesso anche in mancanza di tale nesso, diretto e immediato, qualora i costi dei servizi in questione rappresentino elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi medesimi forniti dal soggetto.

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