Iva sulla coassicurazione, il modello delimita l’esenzione sulle commissioni di delega
Via libera dell’Agenzia al regime agevolato sullo schema contrattuale previsto nel Codice Ania di autodisciplina
Dopo oltre un decennio di controversie tra Fisco e compagnie assicurative riguardo all’annosa vertenza sul trattamento Iva delle commissioni di delega percepite e corrisposte negli accordi di coassicurazione, con la consulenza giuridica 956-25/2019 resa all’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), l’agenzia delle Entrate ha chiarito i vari aspetti su questa tipologia di contratto e sulla sua eleggibilità al regime di esenzione disciplinato all’articolo 10, comma 1, numero 2), del Dpr 633 del 1972 (si veda quanto già anticipato nell’articolo di Alessandro Germani).
In particolare, superando il tema delle commissioni corrisposte a seguito della sottoscrizione della cosiddetta «clausola di delega» - sulla cui vicenda si è ormai formato un giudizio sia da parte della giurisprudenza di merito che di quella di legittimità (si vedano, tra le altre, le sentenze Cassazione 11442/2018, 11443/2018, 13111 e 13112 del 2018 e 19583/2018) - l’Agenzia ha reso il proprio parere favorevole all’applicabilità del regime di esenzione con riferimento allo schema contrattuale previsto nel Codice Ania di autodisciplina per la coassicurazione (esclusi i rami vita, credito e cauzioni), di cui alla bozza di revisione aggiornata a ottobre 2019.
Ebbene, se da un lato l’opportuno e risolutivo intervento di Ania ha condotto all’individuazione di un modello contrattuale “approvato” dal vaglio delle Entrate, dall’altro oggi molte compagnie si trovano a dover affrontare e pianificare, non senza difficoltà, la modifica dei propri sistemi gestionali al fine di poter implementare in modo adeguato e tempestivo il nuovo schema contrattuale.
Tale situazione, caratterizzata da significativi costi per la modifica dei programmi gestionali e delle piattaforme di comunicazione, sta ponendo oggi le compagnie di fronte a un nuovo interrogativo e cioè:
● se implementare modelli contrattuali e gestionali per quanto più possibile aderenti al citato schema contrattuale;
● oppure se scindere il piano contrattuale da quello gestionale, prevedendo per il secondo modelli più “elastici” per la regolazione interna dei rapporti tra le compagnie coassicuratrici (deleganti e delegataria).
Sul punto vale la pena rammentare che, al pari dei pareri resi in sede di risposta a istanze di interpello, anche le risposte fornite dall’Agenzia a istanze di consulenza giuridica sono vincolanti – e limitate - alle fattispecie di fatto e di diritto rappresentate in sede di istanza.
Intanto, nello schema contrattuale del Codice Ania, alla sezione VII rubricata «Premi», comma 1), viene affermato che «… all’incaricata è corrisposta direttamente dal contraente la quota di premio corrispondente ai costi per la gestione ed esecuzione del contratto, svolte su incarico e in favore del contraente; la restante parte di premio è suddivisa tra le coassicuratrici (inclusa l’incaricata) sulla base della percentuale di rischio assunta da ciascuna».
Tale previsione, in linea con l’interpretazione fornita dalle Entrate, appare dirimente per interpretare come la consulenza giuridica consideri il processo di raccolta e allocazione del premio da parte della compagnia delegataria. In questo contesto, infatti, l’Agenzia specifica che la delegataria percepisce dal contraente la totalità del premio composta da:
● una parte, destinata a remunerare la delegataria per i costi da questa sostenuti per la gestione ed esecuzione del contratto nonché per la quota di rischio da questa assunta in virtù del contratto di coassicurazione;
● la restante parte, da suddividere tra le restanti coassicuratrici sulla base della percentuale di rischio assunta da ciascuna.
In nessuna parte dello schema contrattuale, e della risposta rilasciata dall’Agenzia, viene quindi prevista una fattispecie di retrocessione ovvero una fattispecie di redistribuzione del premio complessivo inizialmente incassato dall’incaricata che si discosti rispetto allo schema proposto, e cioè:
•incasso del premio complessivo da parte della delegataria;
•successivo trasferimento alle coassicuratrici della propria porzione di premio – residuale all’esito dell’attribuzione alla delegataria – determinata sulla base della percentuale di rischio assunta da ciascuna coassicuratrice.
Tale condizione appare dirimente ai fini che ci interessano. Infatti, nella citata consulenza giuridica viene chiarito come:
• «Il Codice Ania rappresenta uno strumento che ha la funzione di definire le linee guida relative alla coassicurazione, stabilendo gli standard contrattuali utili per pervenire a una condotta operativa gestibile a livello di mercato»;
•«All’incaricata è corrisposta direttamente dal contraente la quota di premio corrispondente ai costi per la gestione ed esecuzione del contratto, svolte su incarico e in favore del Contraente; la restante parte di premio è suddivisa tra le coassicuratrici (inclusa l’incaricata) sulla base della percentuale di rischio assunta da ciascuna»;
•«In sintesi, il nuovo standard contrattuale proposto alle associate per mezzo del Codice Ania prevede sostanzialmente l’attribuzione, da parte del contraente, di uno specifico incarico a una delle coassicuratrici che curerà la gestione ed esecuzione del contratto e verrà, per questo, direttamente remunerata ab initio e forfetariamente dal contraente medesimo, nel senso che il premio ad essa spettante ricomprenderà il corrispettivo dovuto per l’espletamento dell'incarico».
Appare quindi evidente come, avendo a mente tale schema contrattuale, l’ufficio non preveda la possibilità di una diversa gestione dei flussi interni tra le coassicuratrici ai fini della ripartizione del premio incassato all’origine dalla compagnia delegataria.
In tal senso, vale altresì avere a mente il monito dell’ufficio laddove nella consulenza giuridica afferma come «… la questione sottoposta alla scrivente… riguarda specificatamente l’individuazione del regime Iva applicabile alle somme corrisposte dallo stesso contraente all’incaricata per le prestazioni rese in suo favore nella gestione del contratto di coassicurazione, restando fermo l’inquadramento che la giurisprudenza ha fornito con riferimento alle somme corrisposte dalle altre imprese coassicuratrici, nell’ambito di rapporti interni».
Ipotizzare, dunque, un regolamento interno di somme tra le coassicuratrici che si discosti dallo schema sottoposto attraverso il Codice Ania, potrebbe esporre le compagnie a possibili contestazioni da parte dell’Agenzia che ben potrebbe sindacare tale diverso regolamento interno e contestarlo alla luce del già menzionato inquadramento giurisprudenziale.
A questo punto, parrebbe logico concludere che, solo sottoponendo all’Agenzia il diverso schema contrattuale/gestionale che si vorrebbe adottare, attraverso opportuna istanza di interpello, ciascuna compagnia potrebbe ricevere un riscontro ad hoc circa il regime Iva applicabile ai diversi regolamenti di denaro interni che vorrebbero essere attuati tra le compagnie coassicuratrici.
A ciò deve tuttavia aggiungersi l’ulteriore considerazione che:
• l’amministrazione finanziaria difficilmente potrebbe avvallare una diversa forma di regolazione dei flussi di denaro interni al rapporto tra le compagnie coassicuratrici;
• dato l'impatto che la proposizione di svariate istanze di interpello potrebbe avere sul resto del mercato e avendo a mente il Codice Ania, un'azione “solitaria” in tal senso non parrebbe ragionevole se non prima condivisa con Ania stessa.