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Iva, compensazione per cessioni di bovini e suini al 9,5% anche per il 2022

Il Ddl di Bilancio conferma la percentuale per i produttori agricoli

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di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Il Ddl di Bilancio per l’anno 2022 conferma la attuale percentuale di compensazione per le cessioni di bovini e suini effettuate da produttori agricoli. L’articolo 163 del Ddl, infatti, modifica l’articolo 1, comma 506, della legge 205/2017, disponendo che la percentuale di compensazione, pari al 9,5% è confermata non solo per l’anno 2021 ma anche per il 2022.

In via ordinaria le percentuali di compensazione dovrebbero essere fissate, entro il limite disposto dalla legge di Bilancio, da un decreto del ministero delle Finanze sentito il parere del ministero delle Politiche agricole, come previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972.

Tuttavia, tale modalità operativa creava nei primi mesi di ciascun esercizio una situazione di stallo in cui i produttori agricoli si trovavano a dover utilizzare le percentuali di compensazione dell’esercizio precedente senza sapere se l’imposta liquidata era sufficiente o era in eccesso.

La legge di Bilancio, confermando l’attuale aliquota di compensazione, rende certa per i produttori agricoli attivi nell’allevamento di suini e bovini la percentuale di compensazione per la cessione dei propri capi per tutto il 2022, consentendo quindi di effettuare delle valutazioni su quale regime Iva scegliere prima dell’inizio dell’anno.

Con le attuali aliquote confermate per il 2022, pari al 9,5% di percentuale di compensazione, l’Iva da versare su suini e bovini diventa lo 0,50%, con un notevole guadagno per gli agricoltori in regime speciale.

La scelta del regime Iva, ordinario o speciale, deve considerare il guadagno in termini di rendita Iva, ma deve anche considerare la necessaria rettifica dell’imposta detratta negli esercizi precedenti relativamente ai beni strumentali e alle rimanenze.

Per gli animali in giacenza, nel caso di passaggio da regime normale a regime speciale, è necessario versare l’Iva corrispondente alla percentuale di compensazione, pari al 9,5%, poiché nel momento in cui gli animali verranno venduti si verserà solo lo 0,50 per cento.

Per i beni strumentali, la rettifica dell’imposta detratta si effettua in quinti, ovvero in decimi per i beni immobili, a seconda dell’anno in cui i beni sono stati acquistati rispetto al momento del cambio di regime. Ad esempio, se un agricoltore in regime Iva ordinario ha acquistato una trattrice agricola nel 2021 e decide di passare al regime Iva speciale nel 2022, dovrà riversare quattro quindi dell’Iva detratta nel 2021 relativamente alla trattrice.