Imposte

Iva sulla consulenza finanziaria senza negoziazione

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di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Le consulenze in materia di investimenti finanziari, se non strettamente connesse ad un’attività di negoziazione, sono imponibili ai fini Iva secondo le modalità ordinarie.

La questione non è semplice come sembra, tanto è vero che aveva già richiesto l’intervento del comitato Iva (working paper del 22 aprile 2015, n. 849). La risoluzione 38/E/2018 ha chiarito un altro aspetto del complicato mondo degli strumenti finanziari e dei servizi ad essi connessi.

Prima di addentrarci nel quadro della disciplina fiscale, è utile ricordare che un servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, riguardo operazioni relative ad un determinato strumento finanziario (articolo 1, comma 5, del Tuf). Ciò anticipato, veniamo dunque al piano dell’Iva.
I riferimenti normativi sono dettati dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera f) della direttiva Iva nonché dal combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’articolo 10, comma 1, del Dpr 633/1972: secondo quanto previsto dalla norma unionale, gli Stati membri esentano, tra le varie, le operazioni di negoziazione relative ad azioni, quote, obbligazioni e altri titoli; di conseguenza, sul piano nazionale, la disciplina è nel senso di esentare le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato relative alla stessa tipologia di operazioni.

Con la risoluzione 343/E/2008, l’agenzia delle Entrate aveva fornito un primo chiarimento sulla natura e sulla tassazione di tali servizi di consulenza, ritendo che quest’ultima costituisca il contenuto stesso dell’attività di negoziazione, e che pertanto rientri nell’esenzione. La posizione della prassi interna, in un certo senso, è stata messa in discussione dalla senza della Corte di giustizia, causa C-275/11, la quale, pur senza definire in senso univoco il servizio di consulenza in materia di investimenti, ha precisato, in via incidentale, che la consulenza resa ad una persona fisica o giuridica che investe direttamente il proprio denaro in titoli, è soggetta a Iva. La lapidarietà dell’espressione ha necessitato un approfondimento sul piano unionale. In questo senso il Comitato consultivo dell’Iva ha fornito maggiori informazioni sull’ampiezza dell’esenzione, alla luce dell’interpretazione dei giudici europei, ponendo alcuni punti fermi:
• la negoziazione è un servizio reso da un intermediario al fine di fare tutto il necessario perché le parti concludano un contratto, senza avere un proprio interesse rispetto a quest’ultimo;
• la consulenza d’investimento in materia di titoli non rientra nel campo di applicazione dell’esenzione Iva, se il prestatore del servizio di consulenza non è coinvolto nella negoziazione e conclusione del contratto tra il cliente e la parte che promuove il titolo.

Alla luce di tali considerazioni, la risoluzione 38/E/2018 conclude affermando che, ogni qualvolta i servizi in questione siano forniti senza che vi sia alcun coinvolgimento del consulente nell’attività diretta alla conclusione del contratto tra il potenziale investitore e la parte che promuove i titoli, non si può parlare di negoziazione esente da Iva, essendo la consulenza fornita in posizione di assoluta imparzialità, senza alcun vincolo di accessorietà rispetto all’operazione principale né di dipendenza rispetto al soggetto promotore dei titoli.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 38/E del 15 maggio 2018

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