Iva, in detrazione da novembre le fatture del mese precedente
Già dal prossimo 16 novembre si potrà detrarre l’Iva anche per le fatture di ottobre ricevute nei primi giorni del mese successivo, riportando in perfetto allineamento l’obbligo di versamento dell’imposta da parte del fornitore con quello di detrazione del cliente. Questo è il primo positivo effetto Iva che si ottiene dalla riformulazione del Dpr 100/98 effettuata dal Dl 119/18.
La modifica, almeno per quanto riguarda le liquidazioni Iva infrannuali, mette fine alle discussioni sollevate dalla circolare 1/18 delle Entrate che, nell’affrontare le nuove regole dell’esercizio del diritto a detrazione imposte dal Dl 50/17, aveva posto alcuni dubbi sulla legittimità del predetto comportamento. Il Dl 50/17 come interpretato dalla circolare 1/E/2018 impone che l’esercizio del diritto a detrazione è ammesso solo nel caso in cui si verifichino due condizioni:
•l’Iva relativa a una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;
•il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.
La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall’articolo 6 del Dpr 633/72, quando, ad esempio, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario ovvero, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente. Verificatasi l’esigibilità dell’imposta il soggetto cedente o prestatore è obbligato a emettere e annotare la fattura entro il 15 del mese successivo nel registro di cui all’articolo 23 del Dpr 633/72 e a far partecipare la stessa alla liquidazione Iva di periodo relativa al mese di effettuazione dell’operazione. Il cessionario o committente deve, per poter detrarre l’imposta, ricevere la fattura dal fornitore e deve annotarla nel registro degli acquisti, facendola partecipare alla liquidazione di periodo in cui si sono verificate le due predette condizioni.
Il dubbio che si era posto nel corso di quest’anno anche a seguito dell’emanazione della circolare 1/2018 era se era ancora possibile procedere all’esercizio del diritto a detrazione nel mese di effettuazione dell’operazione, anche se la fattura era stata ricevuta nel mese successivo. In particolare, il dubbio che si poneva è che il cliente che riceveva, ad esempio, una fattura, la cui esigibilità si era verificata nel corso del mese di aprile, il 5 maggio 2018 potesse portare in detrazione l’Iva entro il 16 maggio con riferimento al mese di aprile. Questo dubbio viene ora fugato con l’intervento contenuto all’articolo 14 del Dl 119/2018 con cui il legislatore interviene sul Dpr 100/1998 prevedendo che: entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione il cessionario/committente può esercitare il diritto a detrazione Iva relativamente ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Pertanto, con la nuova norma è ormai chiaro che se il cessionario/committente riceve, ad esempio, nei primi 15 giorni di novembre una fattura relativa a una operazione effettuata nel corso del mese di ottobre potrà detrarre l’Iva nella successiva liquidazione del 16 novembre. Così facendo l’Iva viene detratta subito e in modo coincidente con il relativo versamento ovvero con la relativa liquidazione che verrà effettuata dal cedente/prestatore. La disposizione è in vigore dallo scorso 24 ottobre e quindi potrà essere utilizzata dagli operatori dalla prossima liquidazione di novembre. La norma nulla dice per quanto riguarda il passato, ma si ritiene che la stessa abbia efficacia retroattiva in quanto norma di chiarimento. Sul punto si spera che in sede di conversione si tolga anche questo dubbio applicativo.
Fattura elettronica, software aggiornati per gestire documenti TD29 e franchigia Iva transfrontaliera
di Fabio Giordano, Comitato Tecnico AssoSoftware