Iva e prestazioni accessorie, essenziale il requisito soggettivo
La risposta a interpello 503/2021 ribadisce come sia essenziale il riscontro dell’identità
Per le prestazioni accessorie l’agenzia delle Entrate conferma la necessaria sussistenza del requisito soggettivo, inteso come identità soggettiva tra chi pone in essere l’operazione principale e quella accessoria, ai fini del riscontro del vincolo di accessorietà come delineato dall’articolo 12 del decreto Iva.
Nella risposta a interpello 503/2021 l’Agenzia nega pertanto nel caso prospettato dalla società istante la sussistenza della accessorietà ai fini Iva, in quanto, oltre al fatto di non essere effettuate in stretta connessione con l’operazione principale, le prestazioni che si vogliono considerare accessorie non sono realizzate tra gli stessi soggetti dell’operazione principale.
È interessante sottolineare come l’Agenzia, richiamando nella risposta la norma unionale e quella domestica, sottolinea la differenza fra le due in quanto l’articolo 78 della Direttiva Iva prevede che rientrano nella base imponibile anche le spese accessorie “addebitate” al committente o acquirente da parte del prestatore dell’operazione principale, mentre l’art. 12 del decreto Iva prevede espressamente che le operazioni si considerano accessorie se sono effettuate «direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale».