Iva e tour operator, niente agevolazione sul noleggio dell’auto
La prestazione extra resta fuori dal regime speciale sui pacchetti all inclusive
La Ctr del Lazio, con sentenza 5504/6/19 (presidente Panzani, relatore Caputi), ha delineato il perimetro di applicazione del regime speciale Iva previsto dall’articolo 74-ter del Dpr 633/1972, che disciplina le operazioni relative alla organizzazione di pacchetti turistici «tutto compreso».
L’attività ammessa a godere del regime speciale è quella che consiste nell’erogazione di pacchetti turistici, ovvero un insieme di prestazioni che comprendono il trasporto, l’alloggio e i servizi turistici connessi. Tale attività, che viene svolta generalmente da un tour operator o da un’agenzia di viaggio (ma la Corte Ue, con sentenza C-308/96 e C-94/97, ammette l’accesso al regime senza preclusioni di natura soggettiva), è considerata ai fini Iva una prestazione di servizi unica, in relazione alla quale l’imposta si applica secondo regole peculiari.
L’Iva si applica secondo un metodo di deduzione “base da base”, e cioè applicando – in una sorta di regime del margine – l’aliquota ordinaria sulla differenza tra il corrispettivo dovuto all'operatore e l’ammontare complessivo dei costi sostenuti dal medesimo per l’acquisto dei beni e servizi erogati in favore del cliente dai soggetti terzi. Dal lato degli acquisti, ovviamente, il regime comporta l’impossibilità di detrarre l’imposta relativa ai costi sostenuti.
Nel caso affrontato dalla Ctr, il contribuente, soggetto di diritto canadese, acquistava servizi di autonoleggio da fruire sul territorio italiano per poi rivenderli a clienti esteri (in particolare, agenzie di viaggio), che provvedevano poi a inserire tali servizi all’interno di pacchetti turistici. L’agenzia delle Entrate, dopo aver negato l’applicabilità in relazione a tali operazioni del regime speciale di cui all’articolo 74-ter, riteneva che si trattasse di operazioni in regime ordinario e imponibili in Italia, in quanto le prestazioni erano destinate a essere utilizzate nel territorio italiano.
La Ctr ha escluso che il servizio fosse assimilabile a quello di un tour operator, in quanto il contribuente svolgeva la mera funzione di intermediario nella prestazione di un singolo servizio, senza fornire quell’insieme di prestazioni composito che giustificava l’applicazione del regime speciale. Si tratta di un'affermazione pienamente in linea con il dettato normativo e con la giurisprudenza europea. La Corte europea (C-31/10) ha escluso che la vendita isolata di un servizio (ad esempio, la cessione di biglietti d’ingresso a spettacoli senza fornitura del servizio di viaggio o di alloggio) possa godere del regime agevolato.
Una volta esclusa l’applicabilità del regime speciale, tuttavia, la Ctr ha respinto la tesi (e l’appello) di parte erariale, che riteneva l’operazione imponibile in Italia. Per i giudici laziali, il fatto che la prestazione – servizio di autonoleggio – fosse destinata a essere fruita in Italia, non rappresenta una circostanza rilevante.
Il cedente era un soggetto di diritto estero, privo di stabile organizzazione in Italia, che vendeva i servizi ad altri soggetti di diritto estero, senza intrattenere alcun rapporto con operatori nazionali o con i fruitori finali dei servizi ceduti. Il requisito della territorialità costituisce presupposto indefettibile per l’applicazione del tributo.