Iva di gruppo, esonero dalla garanzia per la liquidazione con franchigia
La risposta a interpello 792: si può prestare la garanzia solamente per l’importo eccedente la franchigia
Franchigia per l’esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva estesa anche nelle liquidazioni Iva di gruppo. L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 792, risponde al quesito posto dall’istante, società di diritto irlandese, direttamente identificata in Italia, che opera in veste di società controllante nell’ambito di una procedura di liquidazione Iva di gruppo che chiedeva chiarimenti in merito alla prestazione della garanzia relativamente alla compensazione di eccedenze di credito Iva con debiti del gruppo.
In particolare, ad avviso della società, si renderebbe applicabile al caso di specie il disposto dell’articolo 21 del decreto del ministero delle Finanze del 28 dicembre 1993 n. 567 secondo cui è previsto un esonero dalla prestazione della garanzia per il rimborso di imposta il cui ammontare non sia superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale. La società fa presente di aver versato nei due anni precedenti la compensazione dei crediti con i debiti Iva, un ammontare tale per cui il credito utilizzato risulta inferiore a detta franchigia.
Ebbene, pur trattandosi di una norma che fa riferimento alla richiesta di rimborso dell’imposta, l’Agenzia, condividendo l’interpretazione dell’istante, afferma che l’esonero sopra previsto si applica anche nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, per le ipotesi di compensazione delle eccedenze di credito di gruppo. E ciò sia nelle ipotesi in cui la garanzia venga rilasciata dalla capogruppo “civilistica”, sia qualora vi provveda la capogruppo con il rilascio di cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione bancaria o assicurativa.
Pertanto, per determinare l’importo oggetto della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione si può tener conto della franchigia e, conseguentemente, prestare la garanzia solamente per l’importo eccedente.In termini procedurali, l’Agenzia precisa che non esiste un campo della dichiarazione Iva annuale in cui comunicare l’applicazione della franchigia ai fini dell’esonero della garanzia, né una specifica comunicazione da presentare. Ciò in quanto la spettanza di tale esonero andrà comunque dimostrata in sede di un eventuale controllo.
Infine, in merito alla richiesta di restituzione prospettata dall’istante per le garanzie prestate in passato nonostante la franchigia, l’Agenzia ha risposto che si dovrà indagare caso per caso, le ragioni poste alla base delle garanzie, pur essendo in generale possibile chiedere la restituzione delle garanzie rese.