Iva infragruppo compensata solo con garanzia
Senza preventiva garanzia, la controllante non può compensare i crediti provenienti dalle altre società nella liquidazione Iva di gruppo, anche nel caso in cui il credito indicato nell'ultima dichiarazione Iva di gruppo non sia stato contestato durante le operazioni di verifica fiscale o di controllo automatizzato della dichiarazione Iva. Così la Ctr Lombardia, sentenza 532/09/2018 (presidente Micheluzzi, relatore Greco).
Una Spa utilizza il credito Iva del 2010 in compensazione del 2011 per 1,8 milioni di euro dopo averlo indicato nel quadro VY concernente la liquidazione di gruppo della quale risulta essere la consolidante. Segue una verifica fiscale e un atto di recupero del credito Iva da parte dell'amministrazione per l'anno 2011 per 350mila euro, perché la compensazione del debito d'imposta con il credito Iva relativo a una società del gruppo è avvenuta senza preventiva prestazione di garanzia.
La contribuente ricorre per due motivi:
- la norma non prevede la prestazione di nessuna garanzia nell'ambito dei rapporti infragruppo per potere utilizzare un credito Iva emergente a seguito della liquidazione Iva di gruppo;
- il credito Iva non è stato contestato né dalla Guardia di finanza durante la verifica né dalle Entrate nell'attività di controllo automatizzato con emissione della comunicazione di irregolarità.
Il Fisco resiste sostenendo, in primis, che c’è sempre l'obbligo, anche per l’Iva di gruppo e limitatamente alle eccedenze di crediti compensati con le eccedenze di debiti di altri partecipanti al gruppo, di prestare idonea garanzia. Inoltre, rileva l’Agenzia, la verifica delle Fiamme gialle ha riguardato solo elementi di natura formale e non conta neppure che la contribuente non abbia ricevuto alcuna comunicazione d’irregolarità in quanto il termine per l’accertamento del credito Iva non è ancora spirato.
Mentre la Ctp dà ragione alla società, la Ctr ribalta il verdetto e conferma la legittimità dell'atto di recupero. Questo perché:
- non conta che il credito Iva derivante dall'ultima dichiarazione di gruppo risulti formato esclusivamente da crediti Iva riferiti alle liquidazioni mensili della capogruppo e che l’entità dello stesso non sia stato contestato durante una verifica fiscale e/o a seguito di liquidazione automatizzata. Ciò perché la prestazione di garanzia integra l’elemento costitutivo che consente di derogare all'ordinario meccanismo di compensazione operante fra crediti e debiti Iva del medesimo soggetto ed in sua mancanza viene immediatamente meno la possibilità della compensazione;
- i crediti Iva di gruppo, per poter essere compensati nell’anno successivo a seguito di riporto a nuovo in dichiarazione, necessitano sempre di prestazione di garanzia da parte della controllante, perché, a prescindere dalla sua formazione, l'importo trasferito dalla singola società non è più il credito Iva della partecipante alla liquidazione Iva di gruppo ma diventa quello del gruppo rappresentato in dichiarazione dalla controllante.
Ctr Lombardia, sentenza 532/09/2018