Imposte

Iva, con la rivalsa decorrenza dalla ricezione della fattura

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di Andrea Taglioni

Il cessionario o committente può detrarre l’Iva addebitatagli in via di rivalsa dal momento di ricezione della relativa fattura e per gli importi in essa indicati. Se, in relazione ad un’operazione posta in essere risulta che l’Iva esposta in fattura risulta errata e, a seguito di accertamento, il fornitore paga l’ulteriore imposta accertata ed esercita la rivalsa nei confronti dell’acquirente, a quest’ultimo spetta il diritto di detrarre l’ulteriore imposta indicata in fattura. Ciò, a prescindere dal pagamento dell’Iva addebitatagli in via di rivalsa. È questa la conclusione dall’Avvocato generale depositata giovedì 30 novembre su cui dovrà pronunciarsi la Corte di giustizia Ue nella causa C-8/17.

La problematica che ha imposto il rinvio alla Corte nasce dall’esigenza di chiarire il momento entro cui il cessionario o committente può portare in detrazione l’Iva per la quale il cedente ha operato la rivalsa con apposita fattura emessa successivamente all’esecuzione dell’operazione imponibile. In pratica, il dubbio è se il dies a quo per esercitare il diritto alla detrazione decorre dall’emissione delle fatture originarie, ovvero, dall’emissione o dalla ricezione dei documenti rettificativi.

Il ragionamento dell’Avvocato generale non si fonda sulla sussistenza o meno dei presupposti per esercitare il diritto alla detrazione, quanto, piuttosto, sul momento a sorgere del quale la detrazione, che a seguito della rivalsa a posteriori quantifica una maggiore imposta, può essere esercitata.

A questo proposito, il diritto di detrazione, che riveste un’importanza fondamentale nel meccanismo impositivo dell’imposta assicurando il rispetto del principio di neutralità, presuppone che l’imposta sia necessariamente quantificata nella fattura.
Quest’ultima è elemento sostanziale per esercitare il diritto e, poiché il cessionario o committente viene a conoscenza dell’importo dell’Iva solamente con l’invio della fattura, il termine per la detraibilità dell’imposta decorrerà da quest’ultimo e non dalla data di emissione della fattura originaria.
Se venisse confermato tale principio la normativa italiana, che subordina il diritto alla detrazione al pagamento dell’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa, risulterebbe contraria alla direttiva comunitaria.

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