Iva, le lavorazioni tra Italia e San Marino non sono assimilate alle cessioni
Il Dm Economia del 21 giugno regola non solo la fattura elettronica ma anche altre operazioni
Con il Dm Economia del 21 giugno 2021, non solo prende il via la fatturazione elettronica per le cessioni di beni fra i due paesi, obbligatoria dal primo luglio 2022, salvo che per i soggetti esonerati, e facoltativa dal primo ottobre di quest’anno (oltre che applicabile volontariamente anche per i servizi resi dai fornitori nazionali, se rilevanti fuori Ue), ma trovano una base legislativa anche operazioni precedentemente non regolate.
In base dell’articolo 1 del Dm, per esempio, è stabilito che, come prevede l’articolo 17, direttiva 2006/112 per i trasferimenti fra Stati membri Ue, la movimentazione di beni fra l’Italia e San Marino (e viceversa) a titolo non traslativo della proprietà è assimilata a una cessione/acquisto verso/dall’operatore estero. Sfuggono alla norma d’assimilazione, anche qui in linea con le disposizioni comunitarie, gli invii dei beni oggetto di perizie o lavorazioni (perfezionamento o manipolazioni usuali), sempre che gli stessi siano rispediti al committente del servizio. Per le prestazioni commissionate da operatori nazionali, il secondo comma dell’articolo 1 del Dm si limita a chiedere che i beni “tornino” al committente del servizio, senza precisare il luogo della riconsegna.
Nel caso di terzista nazionale e committente sammarinese, è invece precisato che, al termine della lavorazione, i beni rientrino a San Marino (comma 4). E ciò, verosimilmente perché, in caso contrario, il committente estero realizzerebbe un’operazione rilevante in Italia, consistente nell’acquisizione del bene ai fini di eventuali successive operazioni a esso relative. Non danno origine a una cessione assimilata neppure i trasferimenti dei beni da uno Stato all’altro ai fini di un utilizzo temporaneo per l’esecuzione di servizi (andrebbe precisato quale sia, in queste ipotesi, il periodo massimo di permanenza del bene e quindi se valga il termine ordinario di 24 mesi per le merci in ammissione temporanea). Affinché non operi l’assimilazione a una vendita/acquisto, è necessario annotare la movimentazione dei beni in apposito registro, da tenere e conservare in base all’articolo 39 del Dpr 633/72, ed è richiesto il documento di trasporto con la causale del trasferimento.
Ispirata alla normativa comunitaria è anche la regola sul momento d’effettuazione. La vendita si considera infatti eseguita «all’inizio del trasporto o della spedizione», a meno che, in caso di cedente nazionale, non sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo. In tale ipotesi, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato. Le vendite a effetti differiti o sospesi rilevano nel momento in cui si realizzano tali effetti, fermo il limite temporale di un anno dalla consegna o spedizione. È inoltre prevista la possibilità di far ricorso a schemi modellati sul «call off stock» disciplinato dall’articolo 17-bis della direttiva 2006/112 (il decreto richiama il contratto estimatorio e simili). Sia per le vendite a effetti differiti/sospesi sia per i contratti “tipo” call off stock, occorre tenere un apposito registro delle movimentazioni ed emettere ddt con specifica causale.
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