Iva, non imponibile la cessione del diritto d’autore anche quanto la creatività è nella modalità espressiva
Il presupposto soggettivo per la non imponibilità, ai fini Iva, delle cessioni di diritti d’autore è da ricondurre alla cessione di tali diritti da parte dell’autore stesso, mentre dal punto di vista oggettivo ciò che viene principalmente tutelato dalla disciplina di riferimento è il concetto di creatività; quest’ultimo , con riferimento alle opere d’ingegno letterarie a contenuto scientifico, merita altresì tutela nei casi di originalità, individualità della modalità di costruzione e presentazione dei contenuti nonché di personale e originale contributo dell’autore nella scelta e nella realizzazione di modalità espressive e comunicative. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia 1983/19/2019 (clicca qui per consultarla).
La controversia risolta dai giudici d’appello, in riforma della decisione di primo grado, concerneva l’impugnazione da parte di un professore, medico specializzato, di un avviso di accertamento con il quale l’ufficio rettificava il volume d’affari dichiarato, ai fini Iva, contestandogli di avere contabilizzato come operazioni non imponibili a fini Iva i corrispettivi ricevuti a seguito della emissione di fatture aventi ad oggetto la cessione di diritti di autore per la preparazione di materiale didattico, divulgativo in ambito scientifico e formativo , non sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi (paternità e creatività) per invocare il regime di non imponibilità ; all’uopo mancava, secondo l’amministrazione finanziaria, la prova che le opere e i materiali oggetto delle fatture fossero riferibili al professore e , in ogni caso, trattavasi di commenti e slides privi del carattere creativo. Tale motivazione trovava conferma nella sentenza della Ctp di Milano (5682/2017) la quale affermava che la mera preparazione di slides e/o materiale didattico non può essere tutelata invocando la disciplina del diritto di autore non avendo il contribuente dimostrato né la sussistenza del carattere creativo delle opere fatturate né la paternità delle stesse a lui riferibile né si trattava di prestazioni di natura oggettivamente sanitaria (esenti Iva ex articolo 10, n. 18, del Dpr 633/1972).
I giudici regionali (presidente Sbrizzi, relatore Monfredi) ribaltano il verdetto accogliendo le tesi proposte dai difensori (Gigantino-Conforti-Di Donato) del contribuente che producevano in giudizio copiosa documentazione dimostrativa non solo della paternità in capo al professore delle opere, i cui diritti di autore erano stati ceduti con le fatture contestate, ma altresì il carattere creativo delle stesse. Viene preliminarmente citato sia l’articolo 2 della legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore), confermativo del fatto che oggetto del diritto di autore siano opere dell’ingegno di carattere creativo, appartenenti tra l’altro anche alla letteratura e alla scienza (quindi anche le pubblicazioni mediche) sia l’articolo 3 , che estende la protezione del diritto di autore anche alle opere collettive, che riuniscono contributi di più soggetti, che abbiano carattere di creazione autonoma come risultato del coordinamento per finalità scientifiche, sia l’articolo 8 che indica come autore di un opera colui che è indicato dalla stessa come tale ; pertanto sulla paternità non vi era alcun dubbio, chiosa il collegio, in la prima pagina di tutti i documenti prodotti (slides, opuscoli, materiale didattico, articoli, pubblicazioni, materiali predisposti per convegni ed eventi formativi….) dimostrava , pacificamente, che l’autore delle stesse era il ricorrente. Sui concetti poi di originalità e creatività che devono connotare un’opera affinché possa legittimamente invocarsi a sua tutela la normativa del diritto d’autore, presupposto per potere invocare la non imponibilità Iva in caso di cessione dei relativi diritti di sfruttamento, la Ctr , ricorrendo all’elaborazione giurisprudenziale in materia, rammenta che il concetto di creatività non coincide necessariamente ed esclusivamente con quello di creazione e novità assoluta dell’opera, ma si riferisce anche alla personale, individuale e originale espressione di una oggettività, per cui, ai fini della tutela invocata, rileva la semplice sussistenza di un atto creativo.
Oggetto di tutela, proseguono i giudici, non è solo il contenuto intrinseco dell’opera, ma anche la rappresentazione formale e originale in cui essa si realizza ai fini della comunicazione a terzi. Principio calzante al caso di specie considerata l’originalità e l’individualità della modalità di costruzione e presentazione dei contenuti, nonché il personale e originale contributo dell’autore nella scelta e nella realizzazione di modalità espressive e comunicative, forse non nuove nello strumento materiale adottato (slides, brochure, pubblicazioni cartacee) ma certamente originali e personali nella predisposizione formale funzionale alla divulgazione e appropriatamente messa in piedi in considerazione dei diversi ambiti/settori cui i materiali erano destinati.
Così argomentando i giudici ambrosiani annullano la ripresa fiscale affermando come sia indubbio che, ai fini del concetto di creatività tutelato, rilevi anche la modalità espressiva.
Ctr Lombardia, sentenza 1983/19/2019