Iva, responsabilità solidale anche per i carburanti
Estesa anche al settore dei combustibili per autotrazione la responsabilità solidale Iva dell'acquirente per l'imposta non versata dal cedente quando il valore della cessione è inferiore al valore normale. Introdotta un'equiparazione interpretativa dell'aliquota applicabile al trasporto di auto al seguito a quella del trasporto del passeggero. Queste sono due misure del tutto innovative che sono state approvate in sede di conversione del Dl 50/2017 dalla Camera con la finalità di combattere le frodi Iva.
Responsabilità solidale
L'intervento amplia, sul piano oggettivo, la portata dell'articolo 60 bis del Dpr 633/72, estendendo il regime della solidarietà nel pagamento dell'Iva tra cedente e cessionario anche al caso in cui la cessione riguardi i combustibili per autotrazione. Finora, la responsabilità solidale per le cessioni a prezzi inferiori al valore normale riguardava un elenco di beni tassativamente individuati dal decreto 22 dicembre 2005 – aggiornato nel 2012 – tra cui autoveicoli, prodotti di telefonia, computers, animali vivi e pneumatici, facilmente soggetti a frodi Iva. La nuova disposizione, rinviando a un successivo decreto del ministro dell'Economia l'inclusione dei combustibili in tale elenco, potrà creare non pochi problemi per gli operatori del settore, soggetti passivi, i quali saranno ritenuti responsabili in solido con il fornitore qualora acquistino combustibile ad un prezzo inferiore al valore normale ed il cedente non versa l'imposta relativa alla cessione effettuata.
Tale responsabilità solidale è tuttavia limitata alla sola imposta e non si estende alle sanzioni, non si applica ai privati o comunque agli operatori non soggetti a Iva.
Inoltre, l'acquirente può dimostrare, su base documentale, che il prezzo vantaggioso della cessione non è connesso al mancato pagamento dell'Iva, ma è stato determinato in ragione o di eventi di fatto non oggettivamente rilevabili o di specifiche disposizioni di legge. Si realizza così una inversione dell'onere della prova attualmente non prevista dalla disciplina di settore che, per finalità antievasione, aumenta i poteri di controllo del Fisco, rendendo più difficili le tutele degli operatori.
Aliquota e accessorietà
La modifica introdotta alla camera consiste in un'interpretazione dell'art. 12 del Dpr 633/72 in materia di accessorietà. In particolare, l'intervento estende il concetto di accessorietà nel caso dei veicoli al seguito, precisando appunto che le prestazioni di trasporto di veicoli “che accompagnano” i passeggeri sono accessorie rispetto alla prestazione principale del trasporto di persone e pertanto assoggettate alla stessa aliquota Iva.
A riguardo c'è da dire che la Legge di Bilancio 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ha stabilito: per il trasporto urbano di persone mediante mezzi abilitati al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, l'imponibilità Iva al 5%; per il trasporto urbano con veicoli da piazza, l'esenzione; per il trasporto urbano con mezzi diversi dai precedenti e per il trasporto extraurbano con qualsiasi altro mezzo, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%. Di conseguenza, anche il trasporto dei veicoli al seguito seguirà le nuove regole ( escluda l'ipotesi di esenzione).