Controlli e liti

Iva, sui servizi internazionali la sostanza prevale sulla forma

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di Anna Abagnale e Ettore Sbandi

Per i Giudici unionali, ancora una volta, la sostanza prevale sulla forma e la non imponibilità Iva per i servizi internazionali è garantita anche per gli stadi di fatturazione precedenti all’ultimo, purché sia chiara la natura e la destinazione della prestazione resa.
La sentenza C-33/16 interviene infatti sulla qualificazione giuridica di alcune operazioni di carico e scarico merci su navi adibite alla navigazione in alto mare ed esercenti attività commerciali, rese da un operatore in favore di un terzo appaltante il servizio in questione. L’operazione si presenta dunque ad uno stadio commerciale precedente all’ultimo, che sarebbe per certo non imponibile ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 148 della Direttiva Iva, in Italia declinato dall’articolo 8bis del Dpr 633/72.
Sul punto, in via pregiudiziale, ci si è interrogati se i servizi in parola fossero da considerarsi tra quelli non imponibili e, nel caso, se comunque non fossero assoggettabili ad imposta non solo le operazioni rese da un fornitore ad un armatore o spedizioniere, ma anche quelle rese in subappalto da terzi.
Sul primo punto, la Cgue osserva che l’esenzione Iva è riservata alle operazioni che, per loro natura, sono destinate al funzionamento di una nave commerciale facente servizio internazionale. Pertanto, si fa assurgere a requisito l’esistenza di un nesso tra la prestazione di servizi effettuata e l’utilizzo esente della nave interessata; se tale nesso si realizza, l’operazione è non imponibile.
Ancor più interessante è poi il secondo punto, sulla cosiddetta doppia non imponibilità delle operazioni precedenti l’ultimo stadio di commercializzazione, quest’ultimo pacificamente esente da Iva. Ebbene, in parte anche superando, seppure non espressamente, la propria giurisprudenza (Elmeka), i Giudici rispondono affermativamente al quesito posto.
In sostanza, per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico fornite a un operatore economico, ma riaddebitate a un altro operatore, per la CGUE è pacifico che, quando una persona accetta di pagare, per conto terzi, la fattura di una prestazione di servizi, si può ritenere che la stessa partecipi alla realizzazione di tale prestazione. Dunque, per i servizi di carico e scarico, «l’esenzione Iva si applica a prescindere dallo stadio della catena di commercializzazione nel quale interviene la prestazione di cui trattasi, l’interposizione di una prestazione supplementare in tale catena non influisce sull’applicazione di detta esenzione».
La decisione è interessante perché si innesta su un tema molto dibattuto e affrontato di recente dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 1/E/17. Sebbene la sentenza in commento faccia alcuni distinguo sulla questione carburanti, la ratio della decisione appare coerente con la prassi nazionale, privilegiando la sostanza sulla forma in caso di intervento di terzi in veste di traders, in tutti i casi in cui non è dubbia né la natura, né la destinazione della prestazione resa.

Corte di giustizia Ue - Sentenza C-33/16 del 4 maggio 2017

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