Imposte

Iva, sì al rimborso del credito escluso dal bilancio finale

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di Luca Benigni e Gianni Rota

Il Fisco non può negare il rimborso Iva, anche se l’importo non è stato esposto nel bilancio finale di liquidazione. Così la Ctr Lombardia, sentenza 2987/24/18 (presidente Ceccherini, relatore Franconiero).

Una Srl in liquidazione cessa l’attività d’impresa, presenta la dichiarazione dell’anno 2014 e richiede a rimborso un credito Iva di 18mila euro. L’amministrazione, tuttavia, rigetta l’istanza, perché l’importo non risulta indicato nel bilancio finale di liquidazione e per «mancanza del soggetto legittimato a ricevere il rimborso»

La società ricorre, sulla base di tre motivi:
• il credito Iva è stato stralciato dal bilancio finale di liquidazione per perfezionare la procedura di cancellazione dal Registro imprese;
• non c’è alcuna ragione ostativa per il soggetto legittimato a riceverlo, perché il bilancio finale di liquidazione è stato presentato dal liquidatore;
• il credito Iva non è stato contestata dall’amministrazione.

Il Fisco, tuttavia, resiste, sostenendo in primis che – ai fini del rimborso – è necessario che esso risulti sempre dal bilancio finale di liquidazione, quando il contribuente ha cessato l’attività. In secondo luogo, sostiene ancora il Fisco, il credito – nello specifico – è formato per circa 2mila euro dal riporto dell’eccedenza dell’anno d’imposta 2013, mentre i restanti 16mila euro riguardano una nota di credito emessa nei confronti di una cliente poi fallita, per la quale la contribuente non è stata ammessa al passivo, non avendo provato l’esecuzione delle prestazioni sottostanti.

La Ctp dà ragione al contribuente e anche il giudice di secondo grado conferma la decisione, rigettando entrambe le obiezioni sollevate dall’amministrazione finanziaria.

Innanzitutto, la versione originaria del bilancio finale di liquidazione esponeva il credito Iva chiesto a rimborso, ma questa voce è stata poi espunta su richiesta del Registro imprese per consentire di concludere utilmente la fase di liquidazione e procedere così all’annotazione della cancellazione.

La società contribuente non può dunque essere privata del diritto al rimborso dell’Iva in quanto, pur avendo stralciato il credito su indicazione del Registro imprese, ne aveva dato atto nel piano di riparto allegato al verbale dell’assemblea dei soci del 4 dicembre 2014.

Quanto alla fondatezza del credito chiesto a rimborso, la Ctr rileva che – dalla documentazione esaminata – risulta dimostrata l’eccedenza dell’Iva a credito. Né può essere considerato determinante il fatto che la curatela non abbia ammesso la società al passivo della procedura fallimentare riguardante la cliente della contribuente: nonostante tale esclusione, infatti, secondo i giudici non ci sarebbero prove che l’impianto contabile riferito al rapporto contrattuale tra le due società sia stato appositamente predisposto per creare crediti fittizi tributari.

In particolare, il contribuente aveva prodotto le fatture emesse nei confronti della cliente poi fallita, il contratto di appalto stipulato, il prospetto di riconciliazione delle fatture con la nota di credito emessa, i registri Iva acquisti e vendite degli anni dal 2012 al 2014 e le relative fatture.

Ctr Lombardia 2987/24/2018

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