Iva, termine breve per l’avviso all’associazione sportiva che sceglie il forfait
Lo svolgimento di operazioni commerciali da parte di una associazione sportiva che ha aderito al regime agevolato di determinazione forfetaria dell’Iva e del reddito (legge 398/91) non impone l’obbligo di dichiarazione Iva, ma solo quello di presentazione del quadro VO in allegato alla dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, ai fini dell’accertamento Iva non trova applicazione l’allungamento dei termini decadenziali previsti in caso di omessa dichiarazione. Sono queste le principali conclusioni a cui è giunta la Ctp Torino 563/4/2019 (presidente Mina, relatore Collu).
La pronuncia trae origine dall’impugnazione da parte di una associazione sportiva dilettantistica di un avviso di accertamento Iva relativo all’anno di imposta 2011 e notificato nel 2018, per intervenuta decadenza dei termini ordinari di accertamento.
Ai fini Iva (così come ai fini delle imposte dirette e Irap), sino all’annualità 2015 l’accertamento va notificato entro 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del quinto anno in caso di dichiarazione omessa. Dal 2016, invece, l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del settimo anno in caso di dichiarazione omessa.
Nel caso esaminato dai giudici torinesi, avendo accertato per il 2011 lo svolgimento di operazioni commerciali soggette a Iva e l’omessa presentazione della relativa dichiarazione Iva, l’ufficio notificava a una associazione sportiva dilettantistica l’avviso nel 2018, avvalendosi dell’allungamento dei termini previsti in caso di omessa dichiarazione.
Nel proporre ricorso, l’associazione eccepiva l’intervenuta decadenza del potere di accertamento ai fini Iva in forza dell’articolo 57 del Dpr 633/72, avendo optato per il regime agevolato di cui alla legge 398/91 che la aveva esonerata dalla presentazione della dichiarazione annuale. Costituitosi in giudizio, l’ufficio rilevava il contestuale svolgimento, da parte dell’associazione, di attività commerciali che avrebbero dovuto essere assoggettate ad Iva e, dunque, dichiarate.
Nell’accogliere il ricorso, la Ctp ha precisato che, avendo optato per il regime agevolato ex legge 398/91, l’associazione ricorrente non era tenuta a presentare la dichiarazione annuale Iva. Come precisato dalla circolare 209 del 1998 del ministero delle Finanze, sebbene nel 2011 abbia svolto attività commerciali da assoggettare a Iva, l’associazione, in virtù dell’opzione per il regime agevolato (di cui alla legge 398/91) non era obbligata a presentare la dichiarazione Iva, ma soltanto il quadro VO (Comunicazione delle opzioni e revoche), che nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, in caso di opzione per la determinazione forfetaria dell’Iva e del reddito non trova applicazione il termine più lungo di accertamento previsto nel caso di omessa presentazione della dichiarazione.