L’accettazione con beneficio d’inventario rende l’erede soggetto passivo d’imposta
Il figlio minore che ha accettato l'eredità (con beneficio di inventario) è soggetto passivo di imposta ed è pienamente legittimato a ricevere la notifica di un avviso di accertamento. A questo fine non rileva l'altra situazione, per la quale il minore decade dal diritto del beneficio di inventario qualora – entro un anno dal raggiungimento della maggiore età – non si conformi alle norme codicistiche in materia (articolo 489 del Codice civile), il cui presupposto è, invece, la mancata accettazione. Lo affermano le ordinanze 23389, 23390 e 23391/2017 della Cassazione .
Il caso riguardava gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1999, 2000 e 2001 notificati ad un minore, quale unico erede, per redditi di impresa ai fini Irpef e Irap non dichiarati dal defunto e determinati dall’ufficio induttivamente. Sia la Ctp sia poi la Ctr avevano accolto i ricorsi del contribuente, alla stregua delle considerazioni che «non poteva ritenersi acquisita dal ricorrente, accettante con beneficio d’inventario, la qualità di erede, non risultando il perfezionamento dell’accettazione definitiva dell’eredità, né il possesso dei beni, né la legittimazione passiva dello stesso ai sensi dell’articolo 536 del Codice civile».
Ma la Suprema corte ha rilevato che dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (come era effettivamente avvenuto e messo in evidenza nella stessa sentenza della Ctr) deriva che l’accettante diventa erede a tutti gli effetti di legge, pur con la distinzione del suo patrimonio da quello del defunto. Da ciò la sua piena legittimazione passiva, senza che debba fornire alcuna prova dell’accettazione dell’eredità, in quanto questa vi è già stata (se pure beneficiata).
Cassazione, ordinanze 23389-23390-23391 del 2017