L’accordo di ristrutturazione non seleziona i debiti da pagare
L’accordo di ristrutturazione, o meglio un’autorizzazione da parte del tribunale fallimentare al pagamento di alcuni debiti, non impedisce di soddisfare debiti diversi da quelli espressamente previsti. A meno che l’adempimento di questi ultimi non pregiudichi la soddisfazione dei primi. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 29869 della Terza sezione penale depositata ieri. la Corte ha così annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva cancellato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nei confronti del rappresentante legale di una spa, sospettato di non avere corrisposto l’Iva.
Il riesame aveva fondato la sua posizione sulla valorizzazione del decreto del tribunale fallimentare sull’accordo di ristrutturazione proposta dalla società: il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive individuali, accompagnato dall’autorizzazione alla società a effettuare solo alcuni pagamenti, avrebbe come conseguenza l’implicito divieto a effettuarne altri e cioè tutti quelli non espressamente inclusi nel provvedimento, come è il caso dell’Iva.
Per la Corte però si tratta di una conclusione errata. Infatti, «la proposta di accordo di ristrutturazione, anche qualora accolta nei limitati termini di cui al decreto ex articolo 182 bis Legge fallimentare, non impedisce di certo il pagamento dei debiti ulteriori rispetto a quelli espressamente compresi nel provvedimento stesso, a meno che questi l’adempimento di questi ultimi non si riveli esiziale rispetto agli altri, impedendone o pregiudicandone radicalmente la soddisfazione». È il caso, per esempio, dell’esaurimento della capienza finanziaria.
Se si ragionasse in maniera diversa, come ha fatto il riesame, invece, si metterebbe nelle mani del debitore un potere improprio. Basterebbe infatti una sua iniziativa e un provvedimento emesso in aderenza a questa (come il decreto del tribunale fallimentare) per dargli la possibilità di scegliere quali creditori soddisfare e quali no, garantendosi, come nel caso esaminato, la piena immunità dalla pretese del Fisco. In questo modo si aprirebbe un’ingiustificata breccia nel sistema delle garanzie erariali. Esito valido e parodossale oltretutto anche nel caso in cui l’accordo di ristrutturazione non fosse poi depositato nel termine assegnato dal tribunale, imponendo la revoca.
Non vale poi a fare cambiare il giudicio della Cassazione, neppure il richiamo effettuato dal riesame a quanto previsto in materia di concordato. La Corte infatti ricorda suoi precedenti nei quali è sempre stato contestato un reato tributario quando l’ammissione al concordato stesso è avvenuta in un’epoca successiva alla scadenza del debito d’imposta. Di qui il rinvio al riesame per una nuova valutazione della questione.