L’Ace fa i conti con la stretta sui titoli e gli effetti sul modello Redditi
Debutta nel modello Redditi 2017 la nuova causa di sterilizzazione Ace, rappresentata dall’incremento delle consistenze di titoli. Nella determinazione dell’importo da sterilizzare le imprese dovranno tener conto dei chiarimenti forniti con il decreto del Mef del 3 agosto scorso, ma resta ferma la possibilità di avvalersi della clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi non coerenti.
La nuova ipotesi di decremento del capitale proprio, introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 6-bis, del Dl 201/2011), prevede che, per i soggetti diversi da banche e imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
La nuova fattispecie, applicabile dal periodo d’imposta 2016, ha l’obiettivo di non agevolare l’immissione di risorse che vengono destinate ad investimenti finanziari anziché a rafforzare l’apparato produttivo dell’impresa. Secondo quanto chiarito dalle Entrate, la sterilizzazione non è ricompresa tra le disposizioni antielusive, ma si configura come una norma di sistema; ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di disapplicazione (circolare 8/E/2017). L’inquadramento della causa di sterilizzazione quale norma di sistema comporta che la stessa vada indicata nel modello Redditi 2017 tra i “decrementi del capitale proprio” (colonna 2 del rigo RS 113) anziché tra le “riduzioni” (colonna 4), destinate ad accogliere i decrementi derivanti da disposizioni antielusive.
Il decreto del 3 agosto ha chiarito alcuni dubbi circa l’ambito di applicazione della fattispecie. Innanzitutto, con rifermento all’individuazione della tipologia dei titoli da sterilizzare, il decreto stabilisce che per “titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni” deve farsi riferimento alla nozione recata dall’articolo 1, comma 1-bis, del Tuf, includendo altresì le quote di Oicr. Restano quindi esclusi dall’ambito applicativo i certificati di deposito, i conti correnti e i depositi bancari, anche se vincolati nonché, per espressa previsione normativa, le azioni e titoli partecipativi (anche se acquistati con finalità di gestione della liquidità).
Ulteriore aspetto dubbio riguardava le modalità di determinazione dell’incremento dei valori mobiliari e titoli. In relazione all’analoga previsione contenuta nella disciplina Dit, le Entrate avevano ritenuto che rilevava solo l’incremento derivante da nuovi investimenti di liquidità (circolare 61/E/2001). Nella relazione al decreto del 3 agosto si afferma invece che, per ragioni di semplificazione, gli incrementi rilevanti devono essere misurati così come emergono dal bilancio di esercizio, dando rilievo anche a fenomeni valutativi. Per determinare l’importo da indicare nel modello Redditi 2017 sarà quindi sufficiente verificare il saldo dei titoli e valori mobiliari rilevanti iscritto nel bilancio 2016 e confrontarlo con la medesima voce risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010 (soggetti solari), indipendentemente dalle fattispecie che hanno determinato il saldo (investimenti/disinvestimenti o svalutazioni/rivalutazioni).
Resta inteso che anche per questa fattispecie opera la clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 12 del decreto, in base alla quale sono fatti salvi i comportamenti non coerenti con le nuove regole, purché riferibili ad annualità i cui termini di versamento del saldo delle imposte risultino già scaduti.
Pertanto, se un’impresa in sede di bilancio 2016 - e quindi in sede di versamento del saldo - ha calcolato una base Ace superiore (ad esempio non considerando rilevante una rivalutazione dei titoli in bilancio), potrà indicare la maggiore base Ace nel modello Redditi 2017, mentre nel caso in cui le norme del decreto portino ad un calcolo più favorevole, potrà avvalersene in dichiarazione.