L’Ace misura titoli, fondi e polizze
L’Ace misura titoli e valori mobiliari, e non è sempre un’operazione immediata. Una delle novità legislative da applicare nel calcolo dell’Ace per il periodo d’imposta 2016 è la variazione diminutiva dell’incremento del capitale proprio rappresentata dal maggiore investimento in «titoli e valori mobiliari» diversi dalle partecipazioni al 31 dicembre 2016, rispetto al medesimo dato esistente nel bilancio al 31 dicembre 2010. Questa norma è sempre esistita nella base imponibile della Dit, la vecchia dual income tax (Dlgs 466/1997), agevolazione che presenta molte analogie con l’attuale Ace, ma è stata inserita nel calcolo di quest’ultima solo tramite l’intervento della legge di Bilancio 2017.
VEDI LA GRAFICA: Le situazioni possibili
L’obiettivo della disposizione è chiaro: evitare che le risorse generate dall’impresa (o per versamenti dei soci o per utili destinati a riserva) siano “parcheggiate” in investimenti finanziari speculativi non generando così alcun beneficio all’economia reale, cosa che invece accadrebbe se le medesime risorse fossero utilizzate, ad esempio, per assumere nuovo personale o investire beni ammortizzabili e tecnologia.
Non sempre, tuttavia, è agevole individuare il perimetro preciso della nozione di «titoli e valori mobiliari», il cui maggiore investimento provoca la diminuzione della base Ace. Sul punto, la recente circolare 8/E/2017 (par. 6) si limita a ricordare che il maggior investimento in titoli provoca una “diminuzione secca” della base Ace senza alcuna possibilità di evitarla tramite interpello probatorio.
Sul concetto di titoli e valori mobiliari ci sono dei punti fermi se si pensa, ad esempio, ai maggiori investimenti in titoli di Stato o fondi comuni di investimento (che certo hanno un effetto diminutivo), così come – al contrario – è sicuro che l’acquisto di partecipazioni societarie o l’incremento del saldo di conto corrente, non provochi alcuna riduzione della base Ace. Ma il problema si pone per altri investimenti la cui qualificazione è più incerta come, ad esempio, le polizze assicurative.
La prassi del passato sulla medesima norma inserita nella Dit può essere di aiuto, a partire dalla circolare 76 del 1998 che al par. 6.1 affermava: «Relativamente ai “titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni”, si precisa che sono tali quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo».
A questa interpretazione si aggiunge una successiva pronuncia con la circolare 61/E/2001 in cui si è esaminata la situazione dell’azienda che ha investito liquidità in pronti contro termine. Dal punto di vista sostanziale si tratta proprio dell’operazione che la norma intende scoraggiare, cioè investimenti finanziari con finalità speculative, ma la conclusione delle Entrate sul punto è diversa, nel senso che – facendo riferimento alla lettera della norma – si afferma che tale investimento non realizza la fattispecie dell’incremento dei titoli e valori mobiliari. Elemento fondamentale al riguardo è la cedibilità del titolo: se essa esiste e costituisce una libera scelta dell’azienda acquirente, allora siamo di fronte ad un titolo; viceversa, se l’azienda deve cedere il titolo obbligatoriamente siamo di fronte ad un debito.
Quindi l’assetto contrattuale, oltre che la corretta classificazione contabile, sono elementi che aiutano a dirimere la questione: ogniqualvolta sia esclusa la cessione oppure essa sia obbligatoria l’elemento dell’attivo non costituisce una operazione che rientra tra quelle cui si riferisce la norma Ace.
Quanto alla corretta classificazione contabile, il riferimento non può che essere al documento Oic 20, secondo il quale i titoli di debito sono costituiti da titoli che «attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi».
Alla luce di tale definizione non sembra che la polizza assicurativa possa appartenere alla categoria dei titoli, ma sul punto sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore dell’agenzia delle Entrate.
Infine va ricordato che la manovrina (Dl 50/2017, articolo 7) ha stabilito che l’incremento della voce titoli, a far data dal prossimo esercizio 2017, non avverrà confrontando il valore al 31 dicembre con quello fisso del 31 dicembre 2010, bensì assumendo coma dato di partenza il valore esistente al quinto esercizio precedente a quello di riferimento.
VEDI LA GRAFICA: Le situazioni possibili