L’Ace dei soggetti Irpef al riparo dalle perdite 2016
Rilevanza dell’utile del 2015 accantonato nel 2016 e possibilità che il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 assorba eventuali perdite realizzate lo scorso anno. Sono queste le principali problematiche che si pongono, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi 2017, per il calcolo dell’Ace da parte delle imprese in contabilità ordinaria soggette all’Irpef.
La legge di Bilancio 2017 ha stabilito che, a partire dall’esercizio 2016, queste imprese calcolano la base Ace con le stesse regole stabilite ai fini dell’Ires, ma con una peculiarità: va considerato anche l’incremento patrimoniale verificatosi tra il 31 dicembre 2010 ed il 31 dicembre 2015 (base Ace “di partenza”).
IL GRAFICO: Guarda l’impatto sulla base di calcolo
Il calcolo in dichiarazione
Ai fini del calcolo da effettuare in dichiarazione vanno, pertanto, considerati:
• il capitale proprio al 31 dicembre 2010, che non entra, in quanto tale, nella base Ace;
• la base Ace “di partenza”;
• l’incremento patrimoniale eventualmente realizzato nel 2016, che va determinato considerando, quali componenti positivi, gli utili destinati a riserva (ma non quelli accantonati in riserve indisponibili) e i conferimenti in denaro e, quali componenti negativi, le riduzioni di patrimonio con attribuzione, a qualunque titolo, ai soci;
• il patrimonio netto del 2016, che costituisce l’importo massimo entro il quale è riconosciuto l’incremento di cui al punto precedente (articolo 11 del Dm 14 marzo 2012);
• le disposizioni antielusive (articolo 10 dello stesso Dm), applicabili nel 2016 anche se relative ad operazioni realizzate tra il 2011 e il 2015.
Nella dichiarazione dei redditi è stato inserito un solo campo nel quale vanno cumulati gli incrementi relativi al 2016 e la base Ace di partenza ma appare importante conservare memoria di entrambe le tipologie di incrementi.
La base di partenza
L’articolo 1, comma 552, della legge 232/2016 stabilisce che rileva «come incremento di capitale proprio», anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010.
Se i soggetti interessati sono stati in regime di contabilità semplificata in anni successivi al 2010, nella relazione al disegno di legge è precisato che la differenza va calcolata tra il patrimonio al 31 dicembre 2015 e quello dell’esercizio in cui è avvenuto il passaggio al regime di contabilità ordinaria.
Nel primo termine di raffronto (patrimonio al 31 dicembre 2015) si ritiene che vada compreso anche l’utile di tale anno, poiché la norma non ne prevede l’esclusione, a differenza di quanto stabilito dall’articolo 4 del Dm con riguardo al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010. La stessa regola va applicata per il patrimonio netto relativo a quest’ultimo anno, al fine di rendere il calcolo omogeneo. L’accantonamento a riserva dell’utile 2015, effettuato nel 2016, non assume, di conseguenza, rilevanza ai fini del calcolo della base Ace, per non duplicare l’effetto agevolativo.
Le perdite 2016
Nella relazione è stato precisato che la base “di partenza” è stata prevista «in luogo degli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati dall’esercizio 2011 da computarsi, in linea “teorica” nel nuovo assetto, analiticamente».
Si ritiene, pertanto, che la variazione patrimoniale in esame assuma rilevanza soltanto se positiva e che:
• eventuali perdite realizzate nei periodi 2011-2015 rilevino alla stregua di variazioni in diminuzione (a differenza di quanto accaduto nello stesso arco temporale per i soggetti Ires);
• la stessa non possa assorbire eventuali perdite realizzate a partire dal 2016: risulta, infatti, riconosciuta, in via convenzionale, soltanto in luogo di tali incrementi e decrementi.
Le perdite 2016 possono essere, però, “assorbite” dal capitale proprio 2010 - come avviene per i soggetti Ires, ai quali le imprese Irpef sono state normativamente equiparate - scaricandosi, quindi, prioritariamente sulla parte di patrimonio non rilevante ai fini Ace.
IL GRAFICO: Guarda l’impatto sulla base di calcolo