L’adesione alla definizione agevolata estingue il processo
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta una rinuncia al giudizio, confermata dall’istanza presentata, compatibile con la procedura camerale e manifestata in ottemperanza alle correlate compitazioni procedimentali, esplicando un effetto estintivo del processo ai sensi dell’articolo 391 Cpc. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza n. 13228/2018.
Un contribuente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della Ctr della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’agenzia delle Entrate avverso la decisione della Ctp di Como. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente contro un avviso di accertamento Irpef per l’anno 2009.
Nel ricorso alla Corte l’attore ha invocato la violazione e falsa applicazione degli articoli 9, 67 e 68 del Dpr n. 917/1986, in relazione al n. 3 dell’articolo 360 Cpc, in quanto la valorizzazione del cespite che ha prodotto la plusvalenza avrebbe dovuto incentrarsi sulla differenza fra il corrispettivo di vendita e il valore normale del terreno, oltre alla nullità della sentenza per motivazione apparente ed estrema concisione della motivazione in diritto, in relazione al n. 4 dell’articolo 360 Cpc, in quanto la sentenza impugnata avrebbe ignorato le osservazioni contenute nella sentenza di primo grado e le controdeduzioni dell’appellato.
Il collegio di legittimità, nella sentenza in commento ha dato atto che, nelle more della discussione, la ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata per i carichi relativi all’avviso di accertamento oggetto di controversia, documentando la formalizzazione della dichiarazione nonché il rispetto dei termini di adempimento, ai sensi dell’articolo 6 del Dl n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata integra una rinuncia al giudizio, ribadita dall’istanza presentata alla Corte, compatibile con la procedura camerale e formulata nel rispetto delle relative scansioni procedimentali, che esplica effetto estintivo del processo ai sensi dell’articolo 391 Cpc (Cassazione Sezioni VI-III, sentenza n. 6418 del 30/03/2015) e, di conseguenza, i giudici hanno dichiarato estinto il giudizio e compensato interamente le spese di lite.
Il ricorso alla definizione agevolata implica pertanto la rinuncia all’eventuale contenzioso in corso avente a oggetto specifici carichi per i quali è stato ritenuto opportuno presentare adeguata istanza. La dichiarazione di voler rinunciare al contenzioso in essere, espressa nel modello di adesione, non configura necessariamente la rinuncia al ricorso di cui all’articolo 44 del Dlgs 546/1992 in quanto, ciò che assume rilevanza sostanziale e oggettiva, è rappresentato dal perfezionamento della definizione agevolata che si realizza mediante il tempestivo e integrale versamento dell’importo dovuto (agenzia delle Entrate circolare n. 2/E/2017).
L’efficace definizione rileva pertanto negli eventuali giudizi in cui sono parti l’agente della Riscossione o l’agenzia delle Entrate o entrambe, facendo cessare integralmente la materia del contendere (articolo 46 del Dlgs n. 546/1992), qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia, ovvero oltrepassi gli effetti della pronuncia giurisdizionale emanata.