Controlli e liti

L’adesione si chiede anche via Pec

immagine non disponibile

di Antonio Iorio

Le istanze di adesione all’accertamento possono essere presentate via posta elettronic acertificata (Pec) alla Direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto impositivo.

Il deposito diretto del ricorso può invece avvenire mediante consegna a qualunque ufficio territoriale avente sede nella circoscrizione della Direzione Provinciale che ha emanato l’atto da impugnare e non necessariamente presso la sede della Direzione stessa. A precisarlo è l’agenzia delle Entrate con i chiarimenti forniti in occasione del forum de L’Esperto risponde.

Per entrambe le situazioni prospettate, vari professionisti già procedevano secondo le indicazioni ora confermate dall’Agenzia, tuttavia in alcuni ipotesi si è verificato che qualche funzionario aveva ritenuto non valida la presentazione via Pec dell’istanza di adesione ovvero non corretta la consegna diretta del ricorso all’ufficio territoriale non avente sede presso la Direzione provinciale. Da qui il timore di seguire tale procedure.

In merito all’invio tramite Pec, l’Agenzia ha innanzitutto ricostruito la vigente normativa e in particolare le disposizioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) secondo cui le istanze e dichiarazioni presentate per via telematica sono equivalenti alle istanze ed alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento e la trasmissione del documento informatico via Pec equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. In virtù di tali previsioni è stato ritenuto regolare l’inoltro dell’istanza di adesione mediante Pec alla casella di posta elettronica certificata della Direzione provinciale (o regionale per i grandi contribuenti) competente ad emettere l’avviso di accertamento.

Da ricordare che l’istanza dovrà essere firmata digitalmente o, in alternativa, sottoscritta con firma autografa e accompagnata dalla copia del documento d’identità.

Infine per il deposito del ricorso mediante consegna diretta all’Agenzia viene chiarito che gli Uffici territoriali costituiscono articolazioni interne della Direzione provinciale, con la conseguente validità della notifica anche mediante consegna ad uno degli uffici territoriali appartenenti alla Direzione che ha emesso l’atto da impugnare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©