L’affitto anticipato come indennizzo sconta l’imposta di registro al 3%
La somma corrisposta al locatore come indennizzo una tantum (ma di fatto, secondo la società locataria, una parte del canone) seguito a un nuovo accordo di locazione non è imponibile Iva e sconta l’imposta di registro del 3 per cento.
Questa, in sintesi, la risposta n. 16 delle Entrate a un interpello rivolto alla Direzione centrale grandi contribuenti.
Si tratta di una situazione che vede coinvolti una società che aveva in corso un contratto di locazione di un immobile commerciale, il cui canone era ormai ritenuto inadeguato dal proprietario, che aveva proposto un nuovo contratto con un canone sensibilmente più elevato.
Dopo una trattativa, veniva stipulato un nuovo contratto di locazione con un canone di poco superiore ma, contestualmente, veniva firmata una scrittura privata dove la società locataria si impegna a pagare una certa somma a titolo di indennizzo per il mancato guadagno.
Circa il trattamento cui sottoporre questo importo le Entrate hanno chiarito che, a differenza di quanto ritiene la società locataria, prevale la funzione di indennizzo, quindi non può essere qualificata come canone di locazione ed è «esclusa dall’ambito di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo». Di conseguenza va assoggettata all’imposta di registro con aliquota del 3 per cento. (articolo 9, tariffa parte I, Dpr 131(/86).
Quanto al bilancio, il componente negativo rappresentato dall’indennizzo è «considerato fiscalmente deducibile nel periodo d’imposta in cui sorge l’obbligazione», quindi tutto in un solo anno e non, pro quota, in relazione ai 18 anni di durata del contratto di locazione.
Infine, in relazione alla cessione eventuale del contratto di locazione a terzi da parte della società locataria, sulla scorta delle indicazioni della Corte di Giustizia Ue, il ricavato risulta imponibile Iva con aliquota ordinaria e sconta l’imposta di registro in misura fissa.