L’agente della riscossione non può avvalersi di un difensore esterno
L’esattore non può affidare la difesa a soggetti esterni. È questo il principio affermato dalla Ctr Piemonte, sezione n. 1, con la recente sentenza n. 1053 del 27/3/2018, depositata il 13 giugno. E ciò a prescindere da qualsiasi doglianza sul punto della parte contribuente. Si tratta di un arresto giurisprudenziale di non poco momento, che può riverberare effetti notevoli sull’attività processuale dei soggetti deputati alla riscossione dei tributi e, per l’effetto, sulle casse erariali.
Nel caso trattato, l’agenzia delle Entrate-Riscossione aveva proposto appello avverso una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Biella che aveva annullato alcune intimazioni di pagamento in tema di concessioni governative e diritti camerali, affidando la difesa ad un avvocato del libero foro. Nulla aveva eccepito sul punto la parte contribuente.
La Ctr piemontese, ritenuto pacifico che la legitimatio ad processum costituisce un presupposto la cui verifica il giudice è tenuto a compiere “ex officio”ed alla quale può procedere in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite della formazione del giudicato interno, ha ritenuto inesistente tale requisito in capo al soggetto delegato da Equitalia servizio riscossioni spa.
Precisa la sentenza che l’articolo 11, comma 2, del Dlgs 546/92 (così come novellato dall’articolo 9, comma 1, lettera d), numero 1), del DIgs 24 settembre 2015, n. 156) a decorrere dal 1° gennaio 2016 «l’agente della riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata»; prescrizione che trova indiretta conferma nel successivo art. 12, comma 1, in tema di assistenza tecnica che prevede che le parti, diverse dagli enti impositori e dagli agenti della riscossione devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
La norma viene poi esplicitamente ribadita nel Dl 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 che riguarda, fra l’altro, la soppressione di Equitalia dal 1° luglio 2017 e la contemporanea istituzione dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentra alla predetta a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali; invero, l’articolo 1, comma 8 prevede che «per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
Nel caso di specie, l’appello risultava proposto il 15 luglio 2017, dopo l’entrata in vigore della modifica normativa. E stante la specificità della disposizione, i giudici torinesi affermano che nessun rilievo può assumere nel processo tributario quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 8 del Dl 193/2016 circa la possibilità per l’Agenzia di avvalersi degli avvocati del libero foro, atteso che tale facoltà è utilizzabile ex lege solo avanti ad altre giurisdizioni.
La Ctr Piemonte, nel richiamare analoghi precedenti della stessa Sezione (sentenza n. 728/18 dep. il 17.04.2018) nonché di altre Commissioni di merito (Ctp Varese 310/2017, Ctp Napoli 11055/01/2017, Ctr Liguria 1745/2017, Ctp Campobasso 32/1/2018) ha dichiarato inammissibile l’appello dell’agenzia delle Entrate – Riscossione e confermato la pronuncia di primo grado.
Al riguardo, è da sottolineare che la citata giurisprudenza non ritiene possibile applicare alla fattispecie la disciplina che consente di rinviare l’udienza, fissando un termine a pena di decadenza per consentire la corretta costituzione in giudizio dell’agente di riscossione (articolo 182 del codice di procedura civile), in quanto ciò equivarrebbe ad una rimessione in termini; la lettera della norma consente infatti tale sanatoria soltanto per il contribuente che propone ricorso in base all’articolo 12, ultimo comma del Dlgs 546/1992, ma non anche per l’ufficio, dal momento che l’articolo 11 del Dlgs 546/92 non richiama l’articolo 182 del Codice di procedura civile.
Da segnalare che secondo altri giudici di merito (Ctp di Lucca, sentenza 310/1/17) quello di affidare la difesa del proprio ente ad un dipendente, a seguito delle modifiche apportate dal Dlgs 156/2015 all’articolo 12 del Dlgs 546/92, costituirebbe una mera facoltà e non un obbligo; circostanza che lascerebbe aperta la possibilità di conferire mandato ad un difensore esterno abilitato. Tesi che però non convince, atteso che il tenore letterale dell’art. 11 Dlgs 546/92 («l’agente della riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata») non lascia spazio ad interpretazioni alternative, così come sancito dalla Ctr Piemonte.