Adempimenti

L’Agenzia dribbla l’esclusione dell’Ace delle società agricole

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di Gian Paolo Tosoni

Deluse le società agricole che, entro il termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi 2017, avrebbero gradito avere un chiarimento in ordine alla decorrenza dell’abolizione dell’Ace.

Il riferimento è all'articolo 9 del decreto ministeriale 3 agosto 2017 che ha introdotto ex novo l’esclusione della deduzione dal reddito corrispondente all’aiuto alla crescita economica per le società agricole (snc, sas, srl) che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale (articolo 1, comma 1093 legge 296/2006).

L'inserimento delle società agricole tra i soggetti non beneficiari è una novità assoluta poiché nel regolamento precedente a quello emanato lo scorso agosto non c'era alcuna esclusione. Ne consegue che, secondo lo statuto del contribuente (articolo 3 legge 212/2000) le nuove disposizioni di carattere fiscale hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono state emanate. Se così è, della esclusione dall’Ace delle società agricole se ne parlerà dalla dichiarazione dei redditi 2019 per il periodo di imposta 2018.

La preoccupazione deriva dalla relazione di accompagnamento al Dm 3 agosto 2017 che assimila le società agricole tassate in base al reddito agrario alle imprese che applicano la “tonnage tax” le quali erano invece escluse già da prima.

La circolare delle Entrate 26/E/2017 considera la decorrenza delle nuove disposizione in materia di Ace solamente per quanto riguarda le norme antielusive contenute nell’articolo 10 del provvedimento. Nulla si dice per le nuove esclusioni di cui all’articolo 9.

Tuttavia, non appare fuori luogo giungere alla medesima interpretazione sulla decorrenza nel senso che, se le norme antielusive di nuove introduzione decorreranno dal periodo di imposta 2018 (redditi 2019), dal medesimo anno dovrebbe avere decorrenza l'esclusione del beneficio Ace per le società agricole a tassazione catastale.

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