Adempimenti

L’agenzia delle Entrate risponde ai dubbi

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Pubblichiamo due delle risposte dell’agenzia delle Entrate al videoforum dell’Esperto visibile gratuitamente online dalle 12 sul sito del Sole 24 Ore.

Forma e sostanza

Per le fatture elettroniche tra privati si chiede conferma che la sostanza prevale sempre sulla forma, ossia il contenuto è sempre prevalente rispetto alle modalità di conservazione del documento. Quindi si potrà sempre continuare a conservare la fattura in pdf in luogo del formato Xml della fattura elettronica?

L’articolo 23 bis del Cad (Codice dell’amministrazione digitale), al comma 2 stabilisce che «le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico». Pertanto, l’operatore potrà decidere di portare in conservazione anche la copia informatica della fattura stessa in formato pdf, contemplato tra i formati che il Dpcm 3 dicembre 2013 considera idonei a fini della conservazione.

Eccedenza Ace

L’eccedenza dell’Ace può essere convertita in credito Irap anche per le persone fisiche e società di persone (Dm 3 agosto 2017). Con quale aliquota si determina il predetto credito per le persone fisiche e società di persone immaginando che in questo ultimo caso, i soci persone fisiche possono avere aliquote Irpef differenti (Dm 3 agosto 20117)?

Nel recepire le disposizioni contenute nell’articolo 19, comma 1, lettera b), del Dl 91/2014, convertito con modificazioni, dalla legge 116/2014, l’articolo 8, comma 7, che rinvia all’articolo 7, del decreto Ace 3 agosto 2017, ha concesso la possibilità, alle società di persone, di attribuire l’eccedenza Ace a ciascun socio o, in alternativa, alla stessa società.

Con circolare 21/E/2015 (paragrafo 2.5) l’Agenzia ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di utilizzo delle eccedenze Ace per i soggetti che optano per il regime di trasparenza (società di capitali trasparenti ex articoli 115 e 116 Tuir), precisando che le eccedenze Ace determinate in capo alla società partecipata siano attribuite a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili, in virtù del principio di trasparenza.

Il socio di un soggetto trasparente, a sua volta, previo utilizzo dell’Ace a riduzione degli ulteriori redditi d’impresa da lui conseguiti, potrà scegliere se riportare nei periodi di imposta successivi l’eccedenza non utilizzata, oppure convertirla in credito d’imposta da utilizzare per ridurre la propria Irap. In tal caso calcolerà il credito applicando all’eccedenza le aliquote corrispondenti agli scaglioni ex articolo 11 del Tuir.

Diversamente, nel caso in cui tale eccedenza non venga attribuita ai soci, la stessa potrà essere utilizzata in compensazione dell’Irap, sotto forma di credito d’imposta, fino a concorrenza dell’Irap di periodo dovuta dalla società. Tale credito d’imposta si determinerà applicando alla quota di eccedenza Ace le aliquote di cui all’articolo 11 del Tuir senza tener conto del numero dei soci o delle eventuali aliquote marginali degli stessi soci.

In concreto, nel caso in cui una società di persone con due soci volesse convertire 20.000 euro in credito d’imposta Irap dovrà considerare il seguente calcolo:

per lo scaglione fino a 15.000 euro con aliquota al 23% un credito d'imposta Irap di 3.450 euro; per lo scaglione oltre 15.000 e fino a 28.000 con aliquota al 27% un credito d’imposta Irap di 1.350 euro, per un credito d’imposta complessivo di 4.800 euro.

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